Cassazione Penale, Sentenza n. 1144/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli (18/01/2023) che aveva confermato la condanna, in rito abbreviato di primo grado, per lesioni personali aggravate (artt. 582, 585 c.p.) commesse in concorso (art. 110 c.p.) con uso di armi improprie (aste di bandiere) nell'ambito di una spedizione punitiva di tifosi ultrà. Sono stati articolati sette motivi: 1) nullità per condanna alle spese in favore delle parti civili che non avevano partecipato oralmente all'appello; 2) censura sull'applicazione dell'aggravante teleologica (art. 61 n.2 c.p.) e contraddittorietà della motivazione; 3) specifica censura sulla posizione di D.E. e mancata prova del suo concorso nelle lesioni; 4) contestazione dell'aggravante del numero delle persone (art.112 n.1 c.p.); 5) e 6) contestazione dell'aggravante dei futili motivi e richiesta di riconoscimento dell'attenuante della provocazione / declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela; 7) richiesta, per A.M. e M.P., del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.). Il ricorso è stato trattato in forma cartolare ai sensi delle disposizioni emergenziali richiamate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel complesso inammissibile, eccetto il primo motivo (nullità della condanna alle spese a favore delle parti civili): ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata soltanto limitatamente alla liquidazione delle spese di giudizio sostenute in appello dalle parti civili, ritenendo che le stesse non avevano dato un apporto effettivo e produttivo al contraddittorio di merito, essendosi limitate al deposito di conclusioni e nota spese fuori udienza. Per il resto i motivi sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati: le censure sulla qualificazione delle aggravanti (art. 61 n.2; art.112 n.1) e sul travisamento della prova sono improprie in Cassazione o non sufficientemente specifiche; la richiesta di non punibilità per particolare tenuità è generica o non sollevata in appello; il reato è perseguibile d'ufficio per la gravità e le circostanze aggravanti accertate.
Norme richiamate
codice penale, art. 110
Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato che il contributo anche non omogeneo dei partecipanti è sufficiente per l'integrazione del concorso
codice penale, art. 582
Delitto di lesioni personali: norma base applicata per le condotte di malmenamento; contestata dai ricorrenti ma la valutazione di merito è stata ritenuta corretta
codice penale, art. 585
Lesioni personali aggravate: applicata con le aggravanti contestate (numero di persone, uso di armi improprie, futili motivi)
codice penale, art. 61 n. 2
Aggravante teleologica (aver commesso il reato per eseguirne un altro): la Corte ha ritenuto che la finalità non debba essere esclusiva e che possa coesistere con altri scopi, per cui l'aggravante può essere ricostruita anche quando il reato sia collegato a un fine generale di punizione/deterrenza
codice penale, art. 112 n. 1
Aggravante per il numero delle persone: va valutato il contributo causale consapevole al fatto comune; non richiede omogeneità delle condotte tra gli agenti
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 153
Regola la costituzione di parte civile e la nota spese; la Corte ha sottolineato che il diritto alla liquidazione delle spese non è automatico se la parte civile non partecipa concretamente al contraddittorio
codice di procedura penale, art. 606 comma 3
Limita le questioni di diritto deducibili in cassazione: la Corte ha escluso l'esame di violazioni di legge non dedotte in appello
codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: richiede valutazione dei criteri cumulativi (modalità della condotta e esiguità del danno) e va dedotta e articolata con specificità in grado di appello per poter essere valutata in cassazione
D.L. n.137/2020 (conv. L. 176/2020) art. 23 comma 8 e D.L. n.228/2021 art.16 comma 1
Previsione della trattazione cartolare in appello; la Corte ha trattato il procedimento in forma cartolare richiamando tali norme
D.Lgs. 30/06/2003 n.196 art.52
Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte ha disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- La parte civile che intende ottenere la liquidazione delle spese in appello deve partecipare attivamente al contraddittorio (non è sufficiente il mero deposito di conclusioni e nota spese); la valutazione è concreta e può portare al diniego se l'apporto è inerte o meramente formale
- La Cassazione è limitata nel sindacare la valutazione di merito: le censure che richiedono una rivalutazione delle fonti probatorie (es. travisamento della prova mediante esame di filmati) sono inammissibili se non individuano inequivocabilmente un elemento decisivo omesso o falsamente rappresentato nel processo
- L'aggravante teleologica (art. 61 n.2 c.p.) non richiede che il fine perseguito sia esclusivo; può coesistere con altri scopi e essere desunta da dichiarazioni e indicatori esterni anche se frammentari, purché congruamente valutati dal giudice di merito
- Per l'aggravante del numero delle persone (art.112 n.1) è sufficiente un contributo causale consapevole anche se le condotte non sono perfettamente sovrapponibili tra tutti i partecipanti
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) deve essere specificamente dedotta e ben motivata in appello; in sua assenza la questione è inammissibile in cassazione
- Contestazioni generiche o che non si confrontano puntualmente con il percorso motivazionale dei giudici di merito saranno respinte: in cassazione è necessaria specificità e indicazione degli atti/processuali ritenuti decisivi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 857/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 859/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 860/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 864/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 865/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 868/2024 del 10/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →