Cassazione Penale, Sentenza n. 8106/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del GIP dell'8/06/2023 che, pur rideterminando la pena per applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. (riduzione per mancata impugnazione del rito abbreviato), aveva respinto le richieste della difesa volte al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., alla concessione della sospensione condizionale della pena e all'applicazione delle nuove pene sostitutive introdotte dall'art. 20-bis cod. pen. e dal d.lgs. 10/10/2022 n. 150. La difesa censurava in particolare l'inapplicabilità delle pene sostitutive con argomento sistematico e transitorio (art. 95 d.lgs. 150/2022) e denunciava il mancato esame in sede esecutiva della presunta estinzione di un reato anteriore utile ai fini della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: a) le nuove pene sostitutive previste dal d.lgs. n. 150/2022 e dall'art. 20-bis cod. pen. trovano applicazione retroattiva solo nei limiti fissati dall'art. 95 del d.lgs. e, per i procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della riforma, la verifica e l'eventuale applicazione compete al giudice della cognizione (quindi l'imputata avrebbe dovuto impugnare la sentenza di primo grado per chiedere la sostituzione); b) la scelta della condannata di non impugnare la sentenza e di avvalersi della riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, esclude la possibilità di chiedere in sede esecutiva la pena sostitutiva; c) la sospensione condizionale è, in via ordinaria, materia di cognizione e il riesame in sede esecutiva non è ammissibile se non nei casi tassativi previsti (es. art. 673 cod. proc. pen. per intervenuta abolitio criminis), e comunque non può sovvertire le valutazioni del giudice della cognizione; d) l'estinzione degli effetti a seguito di patteggiamento o per altre cause non cancella, salvo specifiche ipotesi, la rilevanza di precedenti ai fini della sospensione condizionale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e resta confermata la statuizione esecutiva (pena ridotta a mesi dieci).
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Richiesto quale causa di non punibilità dall'imputata; il giudice dell'esecuzione non ha potuto concederlo in sede esecutiva perché la materia è di competenza del giudice della cognizione e andava dedotta in impugnazione del primo grado
art. 20-bis cod. pen.
Introduce le nuove pene sostitutive; la Corte ha ritenuto che la loro applicazione retroattiva ai procedimenti pendenti è regolata dall'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022 e che, se il procedimento era in primo grado alla data di entrata in vigore della riforma, l'istanza andava proposta in impugnazione dal condannato
d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (art. 95)
art. 95 d.lgs. n. 150/2022
La disciplina transitoria consente applicazione in "bonam partem" delle nuove pene sostitutive solo nei limiti ivi indicati: per processi pendenti in primo o secondo grado l'applicazione compete al giudice della cognizione; per processi pendenti in Cassazione il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione entro 30 giorni dall'irrevocabilità
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 442, comma 2-bis, c.p.p.
Stabilisce la riduzione di pena per il rito abbreviato non impugnato; la ricorrente ha scelto la riduzione prevista da questa norma rinunciando alla strada dell'impugnazione per chiedere la pena sostitutiva, scelta che la Corte ha ritenuto incompatibile con la richiesta successiva in sede esecutiva
art. 545-bis cod. proc. pen.
Regola il procedimento bifasico per l'applicazione delle pene sostitutive al momento della decisione di primo grado; il giudice della cognizione deve attivare la procedura prevista per la sostituzione della pena
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata per delimitare l'ambito della sospensione condizionale in sede esecutiva: la previsione non è estensibile per analogia in sede esecutiva al di fuori dei casi previsti
art. 673 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione, in caso di revoca di precedenti condanne per intervenuta abolitio criminis, di adottare provvedimenti conseguenti e, se compatibile, concedere la sospensione condizionale con nuova prognosi; è un'eccezione limitata al divieto generale di riesame in sede esecutiva
art. 163 e art. 164 cod. pen.
Disciplina i requisiti e la prognosi per la concessione della sospensione condizionale; la valutazione spetta al giudice della cognizione e non è normalmente riaperta in esecuzione
legge 24/11/1981, n. 689 (art. 53 e capo III)
art. 53 L. 689/1981; Capo III
Regolamenta le pene/sanzioni sostitutive; è stata riformulata dal d.lgs. 150/2022 e letta unitamente all'art. 20-bis per definire ambito applicativo e limiti delle pene sostitutive
art. 445, comma 2 cod. proc. pen.
Regola l'estinzione degli effetti a seguito di patteggiamento; la Corte ricorda che l'estinzione degli effetti è limitata e non sempre elimina la rilevanza del precedente ai fini della sospensione condizionale
art. 167 cod. proc. pen.
L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 non implica necessariamente l'eliminazione di tutti gli effetti penali rilevanti per la sospensione condizionale; pertanto tali precedenti restano valutabili
Massime di principio
- Le nuove pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 si applicano retroattivamente solo nei limiti espressi dall'art. 95: la fase procedimentale nella quale si trovava il processo al 30/12/2022 è determinante per stabilire quale giudice debba valutare l'istanza (giudice della cognizione se pendente in primo/secondo grado; giudice dell'esecuzione se pendente in Cassazione e nei 30 giorni dall'irrevocabilità).
- Il condannato in rito abbreviato deve scegliere strategicamente tra non impugnare per ottenere la riduzione premiata dall'art. 442, comma 2-bis, e impugnare per cercare di ottenere in sede di appello (o successivamente secondo i limiti transitori) l'applicazione di una pena sostitutiva: le due opzioni sono incompatibili e la scelta incide sui rimedi successivi.
- La sospensione condizionale della pena è di norma materia di cognizione e non è riesaminabile liberamente in sede esecutiva; eccezioni molto limitate (es. art. 673 c.p.p. per intervenuta abolitio criminis) permettono provvedimenti consequenziali, ma senza sovvertire valutazioni già espresse dal giudice della cognizione.
- L'estinzione degli effetti a seguito di patteggiamento o altre cause non cancella automaticamente la rilevanza del precedente per la valutazione di nuovi benefici (sospensione condizionale); occorre verificare le specifiche norme che disciplinano l'estinzione degli effetti.
- Per chi voglia ottenere l'applicazione di novità normative più favorevoli, è fondamentale impugnare nei termini e nella sede corretta: diversamente la possibilità di ottenere il beneficio può essere preclusa dalla scelta processuale compiuta (es. non impugnare per ottenere riduzione versus impugnare per chiedere pena sostitutiva).
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