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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31824/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente protezione internazionale aveva impugnato davanti al Tribunale di Venezia il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto la domanda di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria. Il Tribunale aveva negato ogni forma di tutela e il richiedente proponeva ricorso per cassazione. In sede di legittimità, tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la procura speciale per cassazione risultava rilasciata su foglio separato il 15.3.2021 ma priva della necessaria certificazione da parte del difensore della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, requisito richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite. La Corte ha rilevato d'ufficio tale causa di inammissibilità e ha escluso la necessità di interlocuzione preventiva con le parti. L'Amministrazione intimata non si è costituita ritualmente con controricorso; vi è stata solo una tardiva costituzione con atto non qualificabile come controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale, mancante della certificazione della data di rilascio successiva al provvedimento impugnato. Non ha provveduto sulle spese per la mancata rituale costituzione dell'Amministrazione. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 25/2008

    Per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale la procura deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale data; la mancanza della certificazione determina inammissibilità del ricorso.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso possono ed anzi devono essere rilevate d'ufficio, senza necessità di preventiva sottoposizione alle parti, quando si tratta di questioni che la parte diligente deve considerare possibili sviluppi della lite.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione della data.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale in materia di protezione internazionale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In materia di ricorso per cassazione avverso decisioni sulla protezione internazionale, la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e deve recare la certificazione del difensore circa tale posteriorità; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 deroga alle regole ordinarie sulla procura speciale di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c., imponendo un requisito formale rafforzato.
  • Le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso per cassazione possono essere rilevate d'ufficio dalla Corte senza contraddittorio preventivo, quando attengono a questioni che la parte diligente deve considerare prevedibili.
  • La mancata rituale costituzione dell'intimato impedisce la regolazione delle spese di lite nei suoi confronti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono normalmente i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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