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Sentenza

Sentenza del 18/02/2019 n. 949 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Atto di appello - Notificazione a mezzo del servizio postale - Avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato il principio secondo cui, quando l'appellato non si costituisce, la prova della regolare notificazione dell'appello non può essere desunta dalla sola ricevuta di spedizione, ma richiede la produzione dell'avviso di ricevimento. In assenza di tale documento, l'impugnazione è dichiarata inammissibile, a meno che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'onere dell'appellante che abbia notificato l'atto di appello tramite il servizio postale di dimostrare l'effettivo perfezionamento della notificazione. In particolare, l'appellante deve produrre in giudizio l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta consegna dell'atto all'appellato. La mancata produzione dell'avviso comporta l'inammissibilità dell'appello, salvo che l'appellante chieda tempestivamente la rimessione in termini, dimostrando sia di aver smarrito incolpevolmente l'avviso sia di essersi attivato per ottenere dall'amministrazione postale un duplicato.

Norme richiamate

  • Art. 16 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Notificazioni nel processo tributario

    La norma disciplina le modalità di notificazione degli atti del processo tributario, incluso il ricorso e l'appello, e consente il ricorso al servizio postale.

  • Art. 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione rileva per gli adempimenti connessi alla proposizione dell'impugnazione e alla prova della sua notificazione.

  • Art. 184-bis cod. proc. civ.

    Consente la rimessione in termini quando la parte dimostri di essere incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile. Nel caso esaminato, ciò richiede la prova dell'incolpevole smarrimento dell'avviso di ricevimento e dell'attivazione tempestiva per ottenerne un duplicato.

Massime di principio

  • La ricevuta di spedizione dimostra soltanto l'invio dell'atto, non la sua effettiva consegna al destinatario; per provare il perfezionamento della notificazione postale occorre normalmente l'avviso di ricevimento.
  • Quando il destinatario non si costituisce, l'onere di dimostrare la regolare notificazione grava integralmente sull'impugnante e la mancata prova può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'avviso di ricevimento deve essere prodotto entro il termine processuale utile, comunque prima della discussione, per consentire al giudice di verificare tempestivamente la notificazione.
  • La rimessione in termini è un rimedio eccezionale: non basta dichiarare di non avere l'avviso, ma occorre dimostrarne lo smarrimento incolpevole e documentare di essersi tempestivamente attivati presso il servizio postale per ottenere un duplicato.
  • Chi notifica un atto giudiziario tramite posta dovrebbe conservare sia la ricevuta di spedizione sia l'avviso di ricevimento e depositare entrambi gli atti nel fascicolo processuale.

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