Sentenza n. 4861/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 03756/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato il diniego di rinnovo dell’autorizzazione a un accesso carrabile
Esito
Favorevole al resistente (gestore stradale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., articolando otto motivi. Ha dedotto un asserito errore di fatto sulla data di scadenza dell’autorizzazione e sulla tempestività della domanda di rinnovo; errori nella ricostruzione dell’ubicazione, legittimità e cronologia degli accessi carrabili limitrofi; omessa considerazione di documenti e risultanze istruttorie; omessa pronuncia su censure relative a carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, applicabilità della disciplina sulle distanze minime, silenzio-assenso e applicabilità dell’art. 22, comma 9, del codice della strada. In sostanza, il ricorrente ha contestato la valutazione giuridica e fattuale già compiuta dal giudice d’appello, sostenendo che la precedente sentenza avesse erroneamente ritenuto applicabile il termine massimo di durata previsto dall’art. 27, comma 5, del codice della strada anche all’autorizzazione rilasciata nel 1985 e avesse valorizzato illegittimamente la presenza di accessi limitrofi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. In primo luogo, ha rilevato che il ricorso non distingueva adeguatamente la fase rescindente, relativa alla verifica dell’ammissibilità e della sussistenza dell’errore revocatorio, dalla fase rescissoria, relativa all’eventuale rinnovazione del giudizio. Le deduzioni formalmente presentate come errori di fatto erano invece utilizzate per riproporre le censure già formulate nei precedenti gradi, senza una domanda rescissoria autonoma, trasformando la revocazione in un improprio mezzo di riesame del merito. In secondo luogo, il Collegio ha escluso la sussistenza dell’errore di fatto revocatorio. La questione della tempestività della domanda di rinnovo era stata specificamente dedotta e riportata nella sentenza impugnata, sicché costituiva punto controverso e non poteva integrare errore percettivo; l’omesso esame o la diversa valorizzazione di documenti riguardava, al più, la valutazione delle prove. Anche le censure sugli accessi limitrofi attenevano alla ricostruzione e all’apprezzamento di fatti controversi, già esaminati, sia pure sinteticamente, nella sentenza precedente. Quanto alla dedotta omessa pronuncia sull’art. 22, comma 9, del codice della strada, la censura era stata espressamente percepita e riportata nella sentenza, sicché non vi era stata falsa percezione dell’esistenza del motivo. La decisione precedente aveva inoltre adottato un percorso argomentativo incompatibile con l’accoglimento delle doglianze, configurando una statuizione implicita di rigetto. L’errore revocatorio richiede invece una svista materiale immediatamente rilevabile, relativa all’esistenza o al contenuto letterale di un atto processuale, su un fatto non controverso e decisivo; non può riguardare l’interpretazione delle domande, la valutazione delle prove o l’erroneità del ragionamento giuridico. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 6.000, oltre accessori di legge, in favore di ANAS S.p.A.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile
La revocazione delle sentenze amministrative è ammessa nei casi e secondo le modalità previste dal codice di procedura civile.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L’errore revocatorio consiste nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o nell’inesistenza di un fatto positivamente stabilito, purché il fatto non sia stato controverso e abbia avuto carattere decisivo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di segnalare alle parti ulteriori profili di inammissibilità non precedentemente evidenziati.
art. 27, comma 5, d.lgs. 285/1992
durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove
Nella sentenza oggetto di revocazione era stato ritenuto applicabile anche alle concessioni precedentemente rilasciate, comprese quelle a tempo indeterminato, il termine massimo di durata delle autorizzazioni o concessioni relative agli accessi.
art. 45, comma 3, d.P.R. 495/1992
Prevede le distanze minime, di regola pari a 300 metri e riducibili a 100 metri in particolari casi, tra accessi privati consecutivi.
art. 22, comma 9, d.lgs. 285/1992
La disposizione era stata invocata dal ricorrente per sostenere che ANAS avrebbe dovuto consentire la permanenza dell’accesso imponendo opere di adeguamento o connessione; il giudice ha rilevato che la censura era stata percepita e non erroneamente omessa.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., ricorre solo quando il giudice abbia erroneamente percepito l’esistenza o il contenuto materiale di un atto processuale, assumendo come esistente un fatto documentalmente escluso o come inesistente un fatto documentalmente provato, purché il fatto non fosse controverso e fosse decisivo per la pronuncia.
- Non costituisce errore di fatto revocatorio la contestazione dell’erronea o incompleta valutazione di documenti, prove o risultanze processuali, poiché tale censura riguarda l’errore di giudizio e non la percezione materiale degli atti.
- L’omessa pronuncia può fondare la revocazione soltanto quando derivi da una falsa percezione dell’esistenza stessa della censura o dell’eccezione; non ricorre quando il motivo sia stato espressamente individuato nella sentenza e la sua mancata trattazione analitica dipenda da una scelta argomentativa o da una statuizione implicita di rigetto.
- Il ricorso per revocazione deve distinguere la fase rescindente, volta a verificare l’ammissibilità e la sussistenza del vizio revocatorio, dalla fase rescissoria, nella quale il giudice eventualmente rinnova il giudizio; il mero rinvio alle censure già proposte nei precedenti gradi non è sufficiente.
- La revocazione non può essere utilizzata come un terzo grado di giudizio per sottoporre nuovamente a critica l’interpretazione delle norme, la ricostruzione dei fatti controversi o l’apprezzamento del materiale probatorio compiuti dal giudice della controversia.
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