Cassazione Penale, Sentenza n. 17422/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la revoca dell'ordine di demolizione di un manufatto ubicato a Procida (Pozzo Vecchio), condannato con sentenza del 9/6/1999 divenuta irrevocabile il 22/3/2000. Hanno dedotto l'incompatibilità dell'ordine di demolizione con: (a) un permesso di costruire in sanatoria n.16/2019 relativo a una porzione di 32,88 mq; (b) istanze di condono ex l. n.326/2003, ancora pendenti, relative alla restante parte (circa 88 mq). Hanno inoltre sostenuto che il giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato adeguatamente la possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria ai sensi degli artt.33 e 34 del D.P.R. n.380/2001, nonché che la demolizione sarebbe stata materialmente impossibile senza compromettere le parti regolarmente assentite a causa dell'interconnessione strutturale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso congiunto manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente escluso l'esistenza di provvedimenti amministrativi incompatibili: l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del permesso di sanatoria e l'avvio della procedura di diniego per le richieste di condono rendevano ragionevolmente prevedibile la revoca del permesso e il diniego del condono. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sull'impossibilità del ripristino, rilevando che il permesso in sanatoria riguardava solo una parte del manufatto e conteneva prescrizioni non ottemperate che hanno determinato l'avvio dell'annullamento in autotutela. Ha escluso l'applicabilità della "fiscalizzazione" (sostituzione con sanzione pecuniaria) perché il caso non rientra nelle ipotesi tassative degli artt.33 e 34 DPR 380/2001. Perciò è stata confermata l'esecutorietà dell'ordine di demolizione. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese e il versamento di €3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende (ex art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
Legge n.241/1990 (artt.7 e ss.)
Richiamata nella doglianza relativa a procedure amministrative e poteri di autotutela; il giudice dell'esecuzione deve valutare gli atti amministrativi e le loro conseguenze, ma l'avvio di un procedimento amministrativo non equivale automaticamente a un provvedimento impeditivo definitivo
D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (Testo Unico dell'Edilizia), artt.31, 33, comma 2, e 34, comma 2
Art.31 (sanzione demolitoria) soggetta a riesame in sede esecutiva; artt.33-34 disciplinano la possibilità, in casi tassativi (parziale difformità o ristrutturazione in difformità), di sostituire la demolizione con sanzione pecuniaria se il ripristino arrecherebbe inevitabile pregiudizio. La Corte ha interpretato tali norme restrittivamente: la fiscalizzazione non si applica al caso di demolizione dell'intero manufatto né integra una sanatoria dell'abuso
L. n.326/2003 (condono edilizio)
Rilevata la pendency delle istanze di condono e l'esistenza di cause di non condonabilità; la prevedibile conclusione negativa del procedimento amministrativo legittima l'esecuzione della demolizione
Codice di procedura penale, art.616
Norma applicata per l'attribuzione delle spese processuali e del versamento alla Cassa delle Ammende a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La sanzione demolitoria prevista dal D.P.R. n.380/2001 è riesaminabile in sede esecutiva, ma la revoca è ammissibile solo se esistono atti amministrativi o giurisdizionali assolutamente incompatibili con la demolizione o se vi è ragionevole prevedibilità dell'adozione prossima di tali atti sulla base di elementi concreti
- L'avvio di un procedimento amministrativo (es. autotutela o istruttoria per diniego di condono) non equivale automaticamente a un provvedimento impeditivo definitivo; il giudice dell'esecuzione deve valutare la concreta probabilità dell'esito favorevole o sfavorevole dell'istruttoria
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale degli atti amministrativi che presumibilmente si opporrebbero alla demolizione (es. permesso in sanatoria)
- La sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria (fiscalizzazione) è ammessa solo nei casi tassativi previsti dagli artt.33 e 34 DPR 380/2001 (interventi in parziale difformità dal permesso o ristrutturazioni) e non costituisce una sanatoria dell'abuso edilizio
- Se il permesso in sanatoria contiene prescrizioni non ottemperate dal beneficiario, ciò può giustificare l'annullamento in autotutela del titolo e quindi non ostacolare l'esecuzione della demolizione
- In presenza di istanze di condono pendenti, la sussistenza di cause di non condonabilità aumenta la prevedibilità del diniego e quindi la possibilità di procedere con l'esecuzione della demolizione
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