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Sentenza

Sentenza n. 1264/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 2821/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2279/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.11.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dei seguenti importi: - complessivi euro 2.500,00 quale contributo alla formazione del docente (c.d. carta docente), in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; - euro 143,56 a titolo di R.P.D., oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. 724/1994 sino al saldo.

Giustizia amministrativa202600300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato relativa al pagamento della Carta del docente e della retribuzione professionale docenti (R.P.D.)

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente, oltre accessori, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, nonché a corrispondere euro 143,56 a titolo di R.P.D., oltre interessi legali o rivalutazione monetaria. Il giudicato era stato notificato al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale e, al momento della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L’amministrazione non aveva contestato l’omessa esecuzione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato l’integrale pagamento delle somme relative alla Carta del docente, mentre permaneva l’inadempimento quanto alla R.P.D.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., limitatamente alle somme relative al contributo alla formazione del docente, essendo intervenuto il pagamento integrale da parte dell’amministrazione. Ha invece dichiarato l’inottemperanza al giudicato relativamente alla R.P.D. e ha ordinato al Ministero di pagare la somma liquidata dalla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Gli interessi sono stati riconosciuti nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza azionata fino al saldo; la rivalutazione monetaria è stata esclusa perché la ricorrente non aveva allegato né dimostrato che l’inflazione avesse inciso in misura superiore al tasso legale. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e con termine di centoventi giorni per l’esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del ricorso per l’ottemperanza del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, interviene l’integrale soddisfazione della pretesa relativa agli importi della Carta del docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell’amministrazione integra, insieme agli altri presupposti, una condizione per la proposizione dell’ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dalla sentenza del giudice del lavoro quale parametro per la corresponsione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria; in sede di ottemperanza il TAR riconosce gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo e nega la rivalutazione in assenza di allegazione di un’incidenza superiore al tasso legale.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano, rispettivamente, per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, compresa la distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale pagamento della somma oggetto del giudicato intervenuto durante il processo determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella specifica voce, mentre il giudizio prosegue per le obbligazioni rimaste ineseguite.
  • Quando il giudicato del giudice ordinario è stato notificato all’amministrazione mediante PEC presso il domicilio reale, è stato prodotto in copia conforme e il termine legale per l’adempimento è inutilmente decorso, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione coattiva della condanna pecuniaria mediante il rito dell’ottemperanza.
  • In caso di inottemperanza a una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di ulteriore inerzia.
  • Gli interessi legali sulle somme riconosciute dal giudicato decorrono dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo; la rivalutazione monetaria non è riconoscibile in assenza di allegazione e dimostrazione che l’incidenza inflattiva sia stata superiore al tasso legale.
  • L’amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza deve essere condannata alle spese del giudizio anche se adempie parzialmente nel corso del processo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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