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Sentenza

Sentenza n. 4407/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento di cui alla nota -OMISSIS- del 24.6.2025, notificato a mezzo pec in pari data, a firma del Responsabile del procedimento INAIL - Direzione Centrale prestazioni socio sanitarie - Ufficio pianificazione e politiche in materia di reinserimento sociale e lavorativo, recante “Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Identificativo domanda -OMISSIS-Prot. -OMISSIS- del 09/05/2024. C.U.P. n.-OMISSIS-. Edizioni n. 2 del 4/06/2025 e n. 3 del 5/06/2025 Provvedimento di revoca di concessione del finanziamento”; - del provvedimento di cui alla nota -OMISSIS-del 24.6.2025, notificato a mezzo pec in pari data, a firma del medesimo Responsabile del procedimento INAIL, di “Avvio della procedura di recupero dell'anticipazione parziale del finanziamento, pari a € 60.000,00 (sessantamila/00), a seguito di provvedimento di revoca emesso ai sensi dell'art. 15 dell'avviso pubblico”; - nonché di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, presupposto e/o consequenziale e per il risarcimento dei notevoli e ingiusti danni, patrimoniali e non, anche all'immagine, subiti.

Giustizia amministrativa202509348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del finanziamento concesso dall’INAIL e avvio del recupero dell’anticipazione di 60.000 euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente finanziatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione aveva partecipato all’avviso pubblico INAIL per il finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Dopo lo scorrimento della graduatoria era stata ammessa al finanziamento per 120.000 euro, con erogazione di un’anticipazione di 60.000 euro previa fideiussione. L’INAIL, a seguito di accessi ispettivi del 4 e 5 giugno 2025, contestava il mancato svolgimento delle edizioni formative programmate e la mancata comunicazione di variazioni, avviando il procedimento di revoca e disponendo poi la revoca del finanziamento e il recupero dell’anticipazione. L’associazione deduceva violazione dell’art. 1, comma 166, l. 190/2014, come integrato dall’art. 1, comma 533, l. 145/2018, degli artt. 3, 7, 10 e 21-septies l. 241/1990 e degli artt. 2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 24 dell’avviso pubblico, nonché dei principi di lealtà, buon andamento, trasparenza, correttezza e proporzionalità. Contestava la validità dei verbali di verifica, ritenuti privi di data, luogo, autore e sottoscrizione, non redatti mediante la prescritta lista di controllo e affetti da difetto assoluto di attribuzione; lamentava inoltre contraddittorietà delle contestazioni, erroneità dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, sproporzione della revoca rispetto alle sole due giornate contestate e omessa comunicazione di avvio del procedimento. In memoria, metteva anche in dubbio la legittimazione processuale del soggetto che aveva costituito l’INAIL e la competenza della funzionaria, assistente sociale, che aveva effettuato gli accessi e redatto il verbale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto rituale sia l’instaurazione del giudizio sia la costituzione dell’INAIL tramite il Direttore generale, respingendo le eccezioni processuali dell’associazione. Nel merito, ha ritenuto coerente la qualifica di funzionaria assistente sociale con l’attività di controllo dei corsi oggetto del finanziamento. Ha escluso che l’integrazione successiva del verbale viziasse i provvedimenti impugnati: l’integrazione, intervenuta prima della proposizione del ricorso, costituiva una ratifica istruttoria, limitandosi a rendere espliciti i dati identificativi e a specificare quanto già sinteticamente rappresentato. Le risultanze degli accessi, anche per la loro precisione e attendibilità, sono state ritenute prevalenti rispetto alle dichiarazioni sostitutive dei partecipanti, prodotte soltanto in giudizio e non durante il procedimento amministrativo. Il giudice ha affermato che il procedimento amministrativo trova il suo momento ultimo, nel procedimento di primo grado, con la proposizione del ricorso, salvo successivi provvedimenti di secondo grado o nuova valutazione impugnabili con motivi aggiunti. Quanto al merito, dai verbali integrati emergeva che nelle due giornate l’associazione non svolgeva i corsi secondo le modalità comunicate e non aveva comunque consentito l’effettuazione dei controlli previsti dall’avviso, onere gravante sul beneficiario del finanziamento. Eventuali irregolarità strettamente procedimentali sono state ritenute irrilevanti ai sensi del principio per cui il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorso, compresa la domanda risarcitoria, è stato quindi respinto; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 166, l. 190/2014

    Costituisce la base normativa dell’avviso INAIL per il finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

  • art. 1, comma 533, l. 145/2018

    Integra la disciplina normativa del finanziamento oggetto dell’avviso pubblico.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento di revoca.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

  • art. 10 l. 241/1990

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alle garanzie partecipative procedimentali.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Richiamato per sostenere la nullità dei verbali e dei provvedimenti per difetto assoluto di attribuzione; la censura è stata respinta.

  • art. 14 dell’avviso pubblico INAIL

    Disciplina i controlli sullo svolgimento delle attività finanziate; il beneficiario deve consentirne l’effettuazione.

  • art. 15 dell’avviso pubblico INAIL

    Prevede la revoca del finanziamento in presenza delle violazioni rilevanti dell’avviso.

  • art. 16, lett. f), d.lgs. 165/2001

    Richiamato dall’INAIL per sostenere il potere dei dirigenti generali e dei direttori centrali di promuovere e resistere alle liti.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il TAR ha ritenuto irrilevanti eventuali violazioni procedimentali poiché, alla luce degli accertamenti compiuti, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di concessione e revoca di finanziamenti pubblici, il beneficiario è tenuto non solo a svolgere le attività finanziate secondo le modalità comunicate, ma anche a porre l’amministrazione in condizione di effettuare i controlli previsti dalla lex specialis; l’omessa collaborazione ai controlli può concorrere a fondare la revoca del finanziamento.
  • Le risultanze di accessi e verifiche effettuati da funzionari dell’amministrazione possono prevalere, sul piano probatorio, sulle dichiarazioni sostitutive dei soggetti interessati quando siano dettagliate, coerenti e acquisite nel procedimento, mentre documenti formati o prodotti per la prima volta in giudizio hanno un rilievo attenuato.
  • L’integrazione di un verbale istruttorio intervenuta prima della proposizione del ricorso può essere considerata ratifica istruttoria quando si limiti a esplicitare dati identificativi o a dettagliare circostanze già sinteticamente rappresentate, senza introdurre un nuovo fondamento sostanziale della decisione.
  • Nel giudizio amministrativo di primo grado, la proposizione del ricorso cristallizza l’oggetto del procedimento amministrativo e del giudizio; elementi istruttori sopravvenuti prima di tale momento possono essere valutati, mentre ulteriori provvedimenti o nuove valutazioni dell’amministrazione devono essere autonomamente impugnati, eventualmente con motivi aggiunti.
  • Le irregolarità procedimentali non determinano l’annullamento del provvedimento quando, sulla base degli elementi accertati, risulti che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivo

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