Cassazione Civile, Ordinanza n. 23200/2024 del 27/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2013 nei confronti di un’avvocata, con contestazione di maggiori ricavi derivanti sia dalla ricostruzione dei versamenti su conti correnti bancari intestati alla contribuente, sia da documentazione extracontabile rinvenuta in verifica. La CTR aveva accolto solo in parte l’appello della contribuente, rilevando tra l’altro la mancata prova delle spese sostenute e la mancata specifica indicazione, per ciascuna operazione, della documentazione giustificativa. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., un vizio del procedimento e una perdita di chance perché la sentenza di appello avrebbe confermato una decisione di primo grado che, a suo dire, non l’aveva riguardata, con conseguente asserita lesione del diritto a un grado di giudizio; 2) ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel mancato esame della documentazione prodotta a prova delle spese sostenute per conto dei clienti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato in modo non chiaro e comunque privo di interesse: la controversia era stata devoluta integralmente al giudice di appello, che l’aveva esaminata nel merito, sicché non vi era perdita di un grado di giudizio. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo perché la ricorrente non aveva assolto l’onere di specificare quali documenti sarebbero stati omessi e la CTR aveva in realtà esaminato il fatto principale, ritenendo inidonea la documentazione a dimostrare l’effettività delle spese per singola pratica; la scelta delle prove rilevanti e la valutazione della loro attendibilità restano riservate al giudice di merito. È stata inoltre disposta la compensazione delle spese per la mancata regolare costituzione della resistente e dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio dedotto deve essere specificamente e chiaramente individuato; una formulazione oscura o non univoca del motivo ne comporta l’inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame di un fatto decisivo richiede la specifica indicazione del fatto storico trascurato e della sua decisività; non è sufficiente contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 370, primo comma, c.p.c.
La resistente si era costituita ai soli fini di un’eventuale partecipazione alla discussione orale.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Il ricorso era stato illustrato con memoria nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere formulato in modo chiaro e specifico: se non è possibile comprendere con precisione il vizio denunciato, il motivo è inammissibile.
- Non può essere denunciata utilmente in cassazione una perdita di un grado di giudizio quando la causa è stata comunque devoluta e decisa nel merito dal giudice di appello, che sostituisce integralmente la sentenza di primo grado.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può risolversi in una critica alla valutazione delle prove: occorre indicare il fatto storico decisivo trascurato e dimostrare la sua concreta rilevanza.
- La valutazione dell’attendibilità e della concludenza delle prove, nonché la scelta di quelle ritenute decisive, appartengono al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione nei limiti consentiti dalla legge.
- Nei giudizi tributari relativi a distinti periodi d’imposta, l’esito di controversie concernenti annualità diverse è normalmente irrilevante, in ragione dell’autonomia di ciascun anno d’imposta.
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