Sentenza del 05/10/2020 n. 1015 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava la deducibilità fiscale di oneri straordinari iscritti in bilancio dalla Dieffe s.a.s. per l'esercizio 2010, pari a euro 1.022.609, ritenendoli "liberalità" indeducibili: gli importi erano stati utilizzati per estinguere debiti e concedere finanziamenti alla società Cemm s.r.l. (con la stessa base societaria). L'Ufficio sosteneva inoltre l'assenza di un gruppo societario tra Dieffe e Cemm (assenza di partecipazioni e sindacato di voto) e qualificava le operazioni come antieconomiche compiute per ottenere vantaggi fiscali dalle plusvalenze derivanti da cessioni immobiliari; erano state altresì recuperate imposte dai soci in proporzione alle partecipazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna ha respinto l'appello dell'Agenzia e accolto l'appello incidentale proposto dalla Dieffe e da alcune socie. Ha dichiarato estinto per cessata materia il giudizio relativo all'avviso n. THB01CF02148/2015 (relativo alla sig.ra D.D.R.) per definizione agevolata e, con compensazione delle spese per quel ricorso, ha annullato gli avvisi di accertamento nn. THB02CF02140/2015 e THB01CF02162/2015. In motivazione il Collegio ha ritenuto sussistente l'esistenza di un interesse di gruppo e di una direzione/ coordinamento effettivi (anche per il tramite di persone fisiche e garanzie personali), per cui i versamenti/finanziamenti alla Cemm non erano liberalità ma atti riconducibili all'interesse economico del gruppo e dunque inerenti (deducibili ai fini dell'art.100 TUIR). Ha inoltre annullato le sanzioni per carenza dell'elemento soggettivo (dolo/colpa). Spese compensate.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 546/1992
Il ricorso in appello è ammesso perché contiene in modo inequivoco indicazione delle doglianze e delle conclusioni; la forma dell'impugnazione era quindi conforme ai requisiti di motivazione richiesti
art. 6 D.L. 23 ottobre 2018, n.119 (conv. L. 17 dicembre 2018, n.136)
Permette la definizione agevolata dell'accertamento; la sig.ra D.D.R. ha ottenuto l'estinzione del giudizio per cessata materia dopo aver aderito alla definizione
art. 100 TUIR
I costi/onorari straordinari posti in essere per salvaguardare la consorella del gruppo sono stati ritenuti inerenti all'attività d'impresa della Dieffe in quanto riconducibili all'interesse economico unitario del gruppo e non come liberalità indeducibili
art. 5 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472
Per l'applicazione delle sanzioni tributarie è necessario il dolo o la colpa; il Collegio ha ritenuto assente tale elemento soggettivo dato che le operazioni perseguivano l'interesse del gruppo e non la sottrazione di imposta
art. 2497 e ss. c.c.
Il principio di direzione e coordinamento può emergere anche da persone fisiche o da poteri di fatto; la mancanza di partecipazioni formali non esclude l'esistenza di un gruppo quando vi sia effettiva direzione/ coordinamento
art. 4 D.Lgs. n.74/2000 (richiamato nel testo penale)
Il giudice penale ha archiviato la posizione del legale rappresentante ritenendo che la deduzione dei costi non configurasse infedele dichiarazione, elemento utilizzato dal Collegio come indizio della legittimità dell'operazione commerciale
Massime di principio
- L'esistenza di un "gruppo di imprese" si valuta sulla base dell'effettiva direzione e coordinamento (anche esercitata da persone fisiche), non solo sulla base della detenzione formale di partecipazioni o di atti societari formali.
- I trasferimenti, finanziamenti o remissioni di debito infragruppo possono essere deducibili (non qualificabili come liberalità) se sono compiuti nell'ambito di un interesse economico unitario del gruppo e mirano a salvaguardare la continuità aziendale o il valore complessivo del gruppo.
- La mera assenza di un corrispettivo contrattuale non è di per sé sufficiente per qualificare un'operazione come liberalità indeducibile; occorre valutare la finalità economica e l'utilità (anche indiretta/mediata) per la società erogante.
- Per l'irrogazione di sanzioni tributarie rileva la componente soggettiva (dolo o colpa): operazioni poste in essere per tutelare l'interesse del gruppo e prive di intento fraudolento possono escludere responsabilità sanzionatoria.
- Elementi probatori utili a dimostrare direzione/coordinamento e interesse di gruppo: identità di compagine sociale o di controllo, amministrazione comune, garanzie personali su debiti della consociata, finanziamenti sistematici, sinergie operative o economiche tra le imprese.
- La valutazione deve essere economico-aziendalistica e prospettica: si tiene conto della razionalità dell'operazione nell'ottica del perseguimento di un vantaggio complessivo di gruppo anche se il beneficio per la singola società è indiretto e non immediatamente quantificabile.
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