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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23127/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il destinatario di una cartella di pagamento per euro 301,15 ha proposto opposizione deducendo, in sostanza, che mancasse un valido titolo esecutivo e che l’amministrazione non avesse diritto di procedere alla riscossione coattiva. Ha sostenuto che la cartella non doveva fondarsi sul verbale di accertamento dell’infrazione, perché quel verbale sarebbe stato sostituito dalla sentenza resa sull’opposizione al verbale stesso; ha inoltre censurato la pretesa legittimazione attiva dell’ente evocato in giudizio. Nei tre motivi di ricorso per cassazione ha denunciato: 1) violazione dell’art. 615 c.p.c., sostenendo che la controversia fosse correttamente impostata come opposizione all’esecuzione nei confronti dell’ente creditore; 2) violazione dell’art. 474 c.p.c., per avere il giudice di merito trascurato l’asserita inesistenza del titolo esecutivo posto a base dell’iscrizione a ruolo; 3) violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, per nullità della cartella in quanto recante una sanzione attribuita a un verbale che, secondo il ricorrente, non conteneva alcuna sanzione esecutivamente azionabile.

La decisione

La Corte ha qualificato la controversia come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., poiché l’attacco riguardava non la validità della sanzione o la formazione del titolo, ma il diritto dell’amministrazione di procedere alla riscossione coattiva. Tuttavia ha rilevato che, per questo tipo di giudizio oppositivo, non opera la sospensione feriale dei termini. Di conseguenza il ricorso per cassazione, notificato il 5 novembre 2019 contro una sentenza pubblicata l’8 aprile 2019, è stato proposto oltre il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. ed è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata attività difensiva della parte intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    La domanda, poiché mira a contestare il diritto di procedere alla riscossione coattiva e non la mera regolarità formale del titolo, va sussunta nell’opposizione all’esecuzione.

  • art. 474 c.p.c.

    È richiamato per dedurre l’inesistenza di un valido titolo esecutivo posto a base dell’iscrizione a ruolo.

  • art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    È invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della cartella in ragione dell’asserita inesistenza di un valido titolo esecutivo.

  • art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    In combinato con la legge sulla sospensione feriale, esclude la sospensione dei termini per le opposizioni all’esecuzione.

  • artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742

    La Corte interpreta la disciplina nel senso che la sospensione feriale non opera nelle opposizioni all’esecuzione, comprensive di tutti i giudizi oppositivi esecutivi.

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    Fissa il termine lungo di sei mesi per impugnare, nella specie spirato prima della notifica del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per il parametro di misura del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Quando il debitore contesta non la sanzione in sé, ma il diritto dell’ente a procedere alla riscossione coattiva per asserita mancanza di titolo esecutivo, la controversia va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
  • La disciplina della sospensione feriale non si applica alle opposizioni all’esecuzione; tale esclusione opera in ogni fase e grado del giudizio, comprese le impugnazioni, con conseguente rilevabilità officiosa della tardività del ricorso per cassazione.
  • Nei giudizi oppositivi esecutivi il termine lungo per impugnare decorre normalmente dalla pubblicazione della sentenza e non subisce sospensione feriale, sicché la notifica oltre sei mesi determina l’inammissibilità del ricorso.
  • L’inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, ove dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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