Cassazione Penale, Sentenza n. 6598/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la revisione della sentenza del 18/12/2020 della Corte d'Appello di Roma che li aveva condannati per il reato di patrocinio infedele (capo A) e aveva dichiarato la prescrizione in relazione alla ipotesi di truffa (capo B). I motivi invocati erano, in sintesi: 1) l'emergere di "nuove prove" (dichiarazioni dell'avv. Bonifazi e deposizione di Cinzia Stazzi, già imputata) e il revoco del mandato alla Tralicci con conferimento a Bonifazi; 2) difetto di mandato e diversa posizione dell'avv. Staniscia, che secondo i ricorrenti non avrebbe svolto attività difensive; 3) dedotta prescrizione dei fatti (consumati nel 2009) e errore nella individuazione del momento di consumazione. Il pubblico ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi non deducibili. In particolare ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prescrizione maturata durante il giudizio (giurisprudenza consolidata) e ha escluso che le prove indicate fossero "nuove" ai sensi dell'art. 630 lett. c) cod.proc.pen., essendo state già valutate nel merito. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Citato in riferimento alla sommaria indicazione e riassunto dei motivi distinti; norma che disciplina le forme di riunione e riassunto dei motivi nell'atto di impugnazione (uso formale nella esposizione dei motivi)
art. 630 lett. c) cod.proc.pen. (comma 1)
La revisione è ammissibile per nuove prove decisive non conosciute e non valutate nel giudizio: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni e gli atti invocati erano già stati acquisiti o valutati nel merito e dunque non rientrano nella nozione di "nuove prove" ai fini della revisione
art. 606, comma terzo, cod.proc.pen.
Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanza che respinge la revisione; conferma il limite di ammissibilità dei motivi prospettati
art. 616 cod.proc.pen.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile; applicata per determinare la sanzione di euro 3.000,00 ciascuno
Giurisprudenza della Cassazione (segnalate nella motivazione)
Sez. 1, n. 8250 del 14/12/2018; Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020
Richiamati principi consolidati: 1) la revisione non può essere utilizzata per far valere la prescrizione maturata nel corso del giudizio se questa non è stata dedotta o rilevata d'ufficio; 2) non sono "nuove prove" ai fini della revisione le prove già valutate dal giudice di merito, anche se la loro valutazione sia contestata come erronea
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 cod.proc.pen. è ammissibile solo per prove effettivamente nuove e decisive che non siano state già esaminate nel giudizio: prove già acquisite o valutate dal merito non possono essere rimesse in discussione tramite revisione
- La deduzione della prescrizione maturata durante il processo non è proponibile in sede di revisione se non era stata dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio nelle fasi precedenti
- L'errata o diversa valutazione delle prove da parte del giudice di merito non costituisce di per sé motivo di revisione; in tali casi vanno esperiti gli ordinari mezzi di impugnazione (appello, cassazione) e non la revisione
- Quando la corte di merito motiva analiticamente l'insussistenza o il valore non decisivo di nuove dichiarazioni, il ricorso per revisione che offre una lettura alternativa della stessa prova è tendenzialmente inammissibile
- Ricorsi per revisione infondati o manifestamente non deducibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende)
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