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Sentenza

Sentenza n. 1713/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.658/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano che disponeva l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle complessivamente 1.500 euro per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Ha chiesto anche la penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe della parte e del difensore, e poi trasmessa in copia informatica tramite PEC insieme al ricorso. Essa si limitava a conferire il potere di agire per il riconoscimento del diritto alla carta docente, senza indicare il tribunale amministrativo competente, gli estremi della sentenza del giudice ordinario da eseguire o altri elementi idonei a identificare specificamente il giudizio. La ricorrente non era presente in camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di una procura speciale idonea ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura speciale deve indicare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli ulteriori elementi utili alla sua individuazione. La genericità può essere superata quando la procura sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, perché il collegamento fisico con l'atto consente di ricavarne l'oggetto; tale effetto non si produce, invece, per una procura redatta su supporto cartaceo separato e successivamente depositata come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare la procura separata come apposta in calce ai fini tecnici, ma non esonera dalla necessità che il documento contenga elementi sufficienti a identificare la controversia e non dimostra, da solo, né la consapevolezza della parte circa l'atto rappresentativo né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il TAR ha seguito l'orientamento della propria Sezione e ha valorizzato il principio enunciato dall'Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile: l'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare la soluzione più prudente. Il Collegio ha inoltre ritenuto non necessario un avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di chiedere una penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato del giudice ordinario.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe del provvedimento quale disposizione processuale applicata.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale; il requisito richiede elementi idonei a individuare oggetto, parti, autorità giudiziaria e controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso sulla questione rilevata d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario in caso di assenza del difensore alla camera di consiglio.

  • art. 22 c.p.a.

    Richiamato per sottolineare la regola generale del patrocinio mediante difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 23 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. in relazione all'obbligatorietà, salvo eccezioni, della difesa tecnica.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione disciplina l'equiparazione tecnica della procura separata alla procura in calce, ma non elimina l'obbligo che la procura contenga elementi autonomamente idonei a identificare la controversia.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per escludere, in combinato disposto con l'art. 182, comma 2, c.p.c., la rinnovabilità della procura speciale mancante o generica dopo la proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina della regolarizzazione dei vizi della rappresentanza non consente di sanare la carenza della procura speciale quando essa è requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    Consente la rimessione in termini solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non applicabile quando esistevano orientamenti interpretativi e la parte ha scelto la soluzione meno prudente.

  • artt. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per attestare il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve contenere elementi idonei a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli ulteriori dati essenziali della controversia.
  • La procura generica redatta su foglio analogico separato e depositata come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non acquista automaticamente la specialità per il solo fatto di essere allegata telematicamente al ricorso; il documento deve contenere in sé elementi sufficienti a identificare la controversia.
  • La procura speciale deve preesistere o essere almeno coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata anteriormente alla notificazione o al deposito dell'atto.
  • La mancanza o genericità della procura speciale, quando essa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile attraverso l'art. 39, comma 1, c.p.a.
  • L'errore scusabile non è concedibile per una scelta processuale non prudente quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano orientamenti interpretativi alternativi e la parte avrebbe potuto adottare l'indirizzo più cautelativo.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore, pur regolarmente convocato, non partecipi alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaDifetto di motivazioneDecadenza e tardività

Testo integrale

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