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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37105/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Teramo limitatamente alla mancata declaratoria di falsità del testamento olografo e ha dichiarato la falsità di detto documento. L'assoluzione sul piano della responsabilità penale è rimasta per il resto immutata, mentre la declaratoria di falsità è stata pronunciata dalla Cassazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omessa declaratoria della falsità di un testamento olografo apparentemente redatto da Antoniazzi Lucio; la falsità era stata accertata nel corso del giudizio mediante perizia grafica, ma il Tribunale non l'ha dichiarata nel dispositivo in violazione dell'art. 537, comma 4, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 537, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 537, comma 4, cod. proc. pen.

    La falsità di un atto o documento, se accertata nel corso del giudizio, deve essere dichiarata nel dispositivo della sentenza; tale dichiarazione non dipende dall'accertamento della responsabilità penale dell'imputato ma dal fatto dell'accertata non rispondenza al vero del documento

  • Cass. Sez. Un. 27/10/1999, Fraccari

    Cass. Sez. Un. 27/10/1999, Fraccari

    Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio per cui la declaratoria di falsità è autonoma rispetto alla condanna o assoluzione dell'imputato

  • artt. 110 e 491 c.p. in relazione agli artt. 476 e 482 c.p.

    artt. 110 e 491 c.p. in relazione agli artt. 476 e 482 c.p.

    Norme richiamate nella imputazione per i reati relativi al falso e all'uso di documenti falsi; nella sentenza di merito l'imputata era stata assolta da tali accuse

Massime di principio

  • Se la falsità di un documento è accertata nel corso del processo (ad esempio tramite perizia grafica), il giudice è tenuto a dichiararla espressamente nel dispositivo della sentenza anche se procede all'assoluzione dell'imputato.
  • La declaratoria di falsità ha natura dichiarativa e non equivale a un accertamento di responsabilità penale: può quindi essere pronunciata indipendentemente dall'esito del giudizio penale sul conto dell'imputato.
  • La mancata declaratoria di falsità costituisce un vizio che può essere impugnato dal Procuratore generale e che la Cassazione può sanare annullando la sentenza limitatamente a quella omissione e dichiarando la falsità quando questa risulta incontrovertibilmente accertata.
  • Per le parti è opportuno richiedere esplicitamente nel dispositivo la declaratoria di falsità quando la prova tecnica (perizia) la attesti, al fine di evitare omissioni e possibili impugnazioni.
  • La declaratoria di falsità può avere conseguenze probatorie e civili autonome (ad es. effetti sul piano successorio o probatorio) e va quindi considerata anche al di fuori del profilo strettamente penale.

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