Cassazione Penale, Sentenza n. 40081/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla rinuncia formale del ricorrente. Ha rilevato che, per le ragioni che fondano tale decisione, non seguono le pronunce previste dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (ossia non si è proceduto ad ulteriori statuizioni). Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità per rinuncia e la Corte ha accolto tale richiesta.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Nadir Frisullo aveva impugnato l'ordinanza dell'11/04/2025 del Tribunale della Libertà di Lecce lamentando presunte violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione al rigetto di richieste connesse alla misura cautelare. Successivamente, con atto del 26/08/2025 sottoscritto anche dal ricorrente, la difesa ha dichiarato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Tribunale di Lecce, con provvedimento del 22/08/2025, aveva autorizzato l'indagato a svolgere l'attività lavorativa oggetto della richiesta originaria.
Norme richiamate
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che, essendo il ricorso divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla rinuncia del ricorrente, non si procede alle pronunce previste dall'art. 616, comma 1 del codice di procedura penale
Massime di principio
- La rinuncia formale e sottoscritta del ricorrente o del suo difensore può rendere il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'oggetto della controversia venga soddisfatto o venga meno l'utilità della decisione impugnata.
- Se il provvedimento impugnato viene modificato o la richiesta originaria viene accolta successivamente (anche parzialmente), l'interesse a proseguire il gravame viene meno e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La Corte, quando dichiara l'inammissibilità per rinuncia/sopravvenuta carenza di interesse, non entra nel merito e non emette le pronunce che avrebbe potuto adottare in caso di ammissibilità (ad es. ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.).
- La rinuncia deve essere espressa, formale e libera: il giudice verifica la regolarità della dichiarazione e la sua effettiva volontà di rinunciare. In presenza di vizi della rinuncia (p.e. costrizione, incompetenza del sottoscrivente) è possibile contestarne l'efficacia.
- Va valutato se sussistono interessi pubblici o diritti indisponibili che impediscano la rinuncia; in tali casi la mera dichiarazione di rinuncia del privato potrebbe non essere sufficiente a determinare l'inammissibilità.
- Una rinuncia parziale o una sopravvenuta situazione di interesse residuo richiede un esame caso per caso: la Corte può dichiarare inammissibile solo la parte del ricorso divenuta inutile.
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