Cassazione Penale, Sentenza n. 8882/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza che, nell'applicare la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di droga), ha disposto la confisca della somma di denaro sequestrata. Il ricorrente deduce l'illegittimità della confisca sostenendo che si è trattato di mera detenzione nella "ipotesi lieve" e che non sussisteva un nesso di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e l'attività di spaccio contestata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e lo ha ritenuto fondato. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che disponeva la confisca della somma di denaro e ha ordinato la restituzione al soggetto avente diritto. La Corte ha ritenuto che la confisca fosse stata disposta in modo apodittico, senza dimostrare il nesso di pertinenzialità tra il denaro e l'attività di cessione contestata; ha inoltre affermato che non incombe all'imputato l'onere di provare l'origine lecita del denaro quando la confisca non è adeguatamente fondata. Sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria per comunicare l'esito al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Regola la fattispecie di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. La Corte distingue tra mera detenzione (anche in 'ipotesi lieve') e attività di spaccio: la semplice detenzione non giustifica automaticamente la confisca del denaro senza prova del collegamento con la cessione.
art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992, conv. con L. n. 356/1992
Norma che disciplina la confisca per sproporzione o per rapporti con attività illecite. La Corte osserva che tale istituto non può essere usato per confiscare somme che rappresentano il ricavato di precedenti cessioni destinate ad acquisti successivi, se non è dimostrato il nesso di pertinenzialità con la specifica attività contestata.
art. 23, commi 8 e 9, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norme procedurali richiamate in relazione al procedimento (modalità speciali di svolgimento del processo) in cui è stata decisa la controversia.
art. 626 cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale per la comunicazione degli atti al Procuratore generale in sede, come disposto dalla Corte per gli adempimenti successivi alla decisione.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204)
Principio secondo cui la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato è ammissibile solo se sussiste un nesso di pertinenzialità fra il denaro e l'attività illecita di cessione contestata; non sono confiscabili somme che costituiscono ricavo di precedenti cessioni destinate ad ulteriori acquisti.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli Di Domenico, Rv. 265247)
Conferma che non sempre è possibile applicare la confisca ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. 306/1992 quando manca il nesso diretto tra somme sequestrate e reato specifico contestato.
Massime di principio
- La confisca del denaro in reati di detenzione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90) richiede la prova di un nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e l'attività di spaccio contestata; la sola presenza di denaro non giustifica la confisca.
- Somme che derivano da precedenti cessioni e sono destinate ad ulteriori acquisti non si qualificano automaticamente come "strumento", "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato e pertanto non sono facilmente confiscabili senza prova specifica del collegamento con l'illecito oggetto del processo.
- L'onere di provare il nesso tra denaro e reato grava sulla pubblica accusa; l'imputato non è tenuto a dimostrare l'origine lecita del denaro quando la confisca non è adeguatamente motivata.
- In assenza di prove idonee a dimostrare la pertinenzialità, la corte di legittimità può annullare la confisca senza rinvio e ordinare la restituzione al titolare.
- Nei procedimenti speciali o con patteggiamento, le misure patrimoniali accessorie vanno comunque valutate con attenzione alle esigenze probatorie: l'accordo sulla pena non rende automaticamente legittime tutte le misure accessorie se manca il presupposto giuridico per la loro applicazione.
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