Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1313/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento Prot. N. 0004204/2026 del 15/05/2026, notificato in pari data, emesso dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pian Camuno, ing. Fabio Gaioni, recante il diniego di accesso ai documenti amministrativi richiesti con istanza del 20/04/2026 (prot.n.2026/0003481), nonché dell’opposizione all’accesso allegata al diniego presentata dalla controinteressata OGL Immobiliare S.r.l. in data 08/05/2026 (prot. n.0004015) ove e per quanto fatta propria dall’Amministrazione (cfr. doc.1); e per le conseguenti - declaratoria del diritto del ricorrente di accedere agli atti indicati nell'istanza del 20/04/2026; - condanna del Comune di Pian Camuno a consentire l’accesso e l’estrazione di copia della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202600575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego dell’accesso documentale alle pratiche edilizie relative a una SCIA in variante, a un permesso di costruire in sanatoria e a una segnalazione certificata di agibilità riguardanti un intervento di demolizione e ricostruzione sull’immobile confinante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare confinante con quello della società controinteressata, aveva chiesto l’accesso agli atti relativi a tre pratiche edilizie riguardanti opere di demolizione e ricostruzione, già oggetto di contestazioni in sede amministrativa, di un ricorso pendente davanti al TAR e di una causa civile sulle distanze legali. Il Comune ha negato l’accesso recependo l’opposizione della società, secondo cui mancava un interesse diretto, concreto e attuale e la richiesta era esplorativa; la mera vicinitas non sarebbe bastata, anche perché gli immobili confinavano solo su un lato; l’esigenza difensiva sarebbe stata smentita dal precedente rigetto comunale delle contestazioni del richiedente; infine, i titoli sarebbero ormai inoppugnabili perché conosciuti almeno dal 25 febbraio 2026. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. 241/1990, travisamento, contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione: la vicinitas e i contenziosi pendenti dimostravano un interesse qualificato e difensivo, mentre l’eventuale inoppugnabilità dei titoli non poteva escludere l’accesso, anche perché le SCIA non sono direttamente impugnabili. Ha inoltre rilevato la contraddittorietà rispetto al precedente accesso concesso dal Comune alla pratica del permesso di costruire originario. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 25, comma 3, della l. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il Comune aveva aderito acriticamente all’opposizione della controinteressata senza autonoma valutazione degli interessi contrapposti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e riconosciuto il diritto di accesso a tutta la documentazione richiesta. Ha ritenuto documentata e incontestata la vicinitas: anche il confine su un solo lato è sufficiente a radicare una posizione differenziata rispetto all’osservanza dei limiti allo ius aedificandi e un interesse concreto alla conoscenza dei titoli e delle pratiche edilizie, al fine di verificarne la regolarità e tutelare eventualmente le proprie ragioni in giudizio. Il precedente rigetto comunale delle contestazioni sul titolo originario non elimina l’interesse, anche perché quel provvedimento è stato impugnato e l’intervento ha avuto ulteriori sviluppi con nuovi titoli. È infondata anche l’obiezione relativa alla pretesa inoppugnabilità dei titoli: il nesso tra finalità dichiarata e documenti richiesti va valutato in astratto, senza anticipare il giudizio sulla fondatezza o ammissibilità di eventuali azioni successive; è sufficiente che i documenti siano utili alla difesa dell’interesse qualificato. Il Comune è stato condannato a ostendere integralmente gli atti, in via telematica o mediante copia cartacea, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Spese a carico del Comune, liquidate in € 2.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; compensate nei confronti della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    In particolare, è stato affermato che “Il proprietario del fondo vicino a quello interessato da nuove opere è titolare del diritto di accesso agli atti abilitativi edilizi quando si faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, trattandosi di posizione qualificata e differenziata, e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa. Invero, sotto il profilo della legittimazione, la vicinitas fa sì che debba riconoscersi la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata (nesso strumentale) ai documenti dei quali è stato chiesto l'accesso (articolo 22 l. 241/90)”: cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 6/11/2024, n. 8885.

    Il proprietario di un fondo vicino a quello interessato da opere ha un interesse qualificato all’accesso agli atti edilizi quando intenda verificare il rispetto delle regole urbanistiche e difendere una posizione giuridicamente tutelata; la vicinitas fonda il necessario collegamento strumentale tra tale posizione e i documenti richiesti.

  • artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990

    Nel caso di specie, la sussistenza del requisito della vicinitas è documentata e incontestata. La circostanza che l’immobile della controinteressata confini solo su un lato con la proprietà del ricorrente non sposta i termini della questione, in quanto, sia pure in relazione a quel solo lato, la vicinitas sussiste e radica di per sé in capo al ricorrente una posizione giuridica differenziata all’osservanza dei limiti legali e regolamentari allo ius aedificandi, e con essa l’interesse diretto, concreto attuale del ricorrente alla conoscenza dei titoli edilizi rilasciati al proprietario confinante e alle relative pratiche edilizie, al fine di verificarne la regolarità e la legittimità e poter eventualmente tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale.

    La vicinitas è sufficiente a fondare l’interesse all’accesso alle pratiche edilizie anche quando la contiguità riguarda un solo lato, se i documenti servono a verificare la legittimità delle opere e a tutelare le proprie ragioni.

  • artt. 22 e 24 l. 241/1990

    infatti, a prescindere da ogni considerazione circa la fondatezza di tale eccezione, è sufficiente osservare, per quanto qui rileva, che secondo noti principi “La valutazione in ordine al legame tra finalità dichiarata e documento richiesto - quale presupposto di ammissibilità della pretesa ostensiva - va effettuata in astratto, senza apprezzamenti sull'eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre, risultando sufficiente che la documentazione richiesta costituisca mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, non dovendo rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse”

    Il nesso tra lo scopo dichiarato e i documenti richiesti si valuta in astratto: il diritto di accesso non dipende dalla fondatezza o ammissibilità dell’eventuale successiva azione giudiziale, purché gli atti siano utili alla difesa dell’interesse giuridicamente rilevante.

  • art. 25 l. 241/1990

    Con il ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato in data 12 giugno 2026 e ritualmente depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 15 maggio 2026 con cui il Comune di Pian Camuno ha respinto, in accoglimento dell’opposizione manifestata dalla parte controinteressata, l’istanza di accesso documentale presentata dal ricorrente, per il tramite del proprio legale, in data 20 aprile 2026, volta a conseguire l’ostensione degli atti e dei documenti afferenti a tre pratiche edilizie (SCIA n. 73/2025 in variante a permesso di costruire n. 5041/2023; permesso di costruire in sanatoria n. 5085 del 9 gennaio 2026; Segnalazione Certificata di Agibilità presentata in data 10 gennaio 2026), relative ad un intervento di demolizione e ricostruzione realizzato dalla società OGL Immobiliare s.r.l. sul fondo di sua proprietà, confinante con quello di proprietà del ricorrente.

    La disposizione è richiamata quale base del ricorso speciale avverso il diniego di accesso, ma il testo non ne enuncia autonomamente una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • In materia edilizia, la vicinitas può fondare l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso alle pratiche e ai titoli relativi alle opere realizzate su un fondo vicino, quando il richiedente intenda verificare il rispetto dei limiti allo ius aedificandi e tutelare una propria posizione giuridica differenziata.
  • La vicinitas rilevante ai fini dell’accesso sussiste anche quando gli immobili confinano soltanto su un lato; non occorre che la contiguità si estenda a più lati.
  • L’interesse all’accesso agli atti edilizi non viene meno perché l’amministrazione abbia già respinto precedenti contestazioni sul titolo originario, in particolare quando il richiedente abbia impugnato tale decisione e siano intervenuti ulteriori titoli relativi al medesimo intervento.
  • L’ammissibilità dell’accesso va valutata considerando in astratto il nesso tra la finalità dichiarata e i documenti richiesti: non può essere negata anticipando un giudizio sulla fondatezza o ammissibilità delle azioni che il richiedente potrebbe proporre dopo aver conosciuto gli atti; è sufficiente che la documentazione sia utile alla difesa dell’interesse qualificato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.