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Sentenza

Sentenza n. 1592/2026 - Torino, Sezione 2

per l'accertamento dell’obbligo dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte di provvedere sull’atto di diffida del 3.12.2025, trasmesso dal ricorrente, rimasto inevaso, finalizzato ad ottenere il riscatto dei servizi ai fini dell’indennità di buonuscita di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, nonché la condanna dell’Amministrazione intimata a pronunciarsi sull’atto di diffida del 3.12.2025, e, in difetto, la nomina fin d’ora, di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente;

Giustizia amministrativa202600678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla diffida del 3 dicembre 2025 relativa alla definizione della domanda di riscatto di periodi di servizio ai fini previdenziali

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, immesso in ruolo come docente con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1992 ed economica dall'11 settembre 1992, aveva presentato nel 1994 una domanda di riscatto di diversi periodi lavorativi e del corso legale di laurea ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita. Nel 2022 l'Ufficio Scolastico Regionale aveva predisposto il progetto di riscatto, ma, secondo il ricorrente, non aveva successivamente trasmesso all'INPS quanto necessario per il calcolo e la liquidazione. In vista della domanda di pensione anticipata, il ricorrente aveva quindi inviato una diffida, chiedendo all'amministrazione di provvedere ai sensi dell'art. 24 d.P.R. 1032/1973. Ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e per la condanna dell'amministrazione a pronunciarsi, con richiesta subordinata di nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato d'ufficio il profilo di inammissibilità, previamente comunicato alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La pretesa azionata non riguarda un interesse legittimo collegato all'esercizio autoritativo di un potere amministrativo, ma un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale concernente l'effettuazione dei calcoli dei periodi riscattabili ai fini previdenziali e la conclusione dell'istruttoria entro il termine previsto dall'art. 24 d.P.R. 1032/1973. Gli accertamenti richiesti all'amministrazione sono vincolati e privi di margini di discrezionalità. Poiché l'azione avverso il silenzio è esperibile nel processo amministrativo soltanto a tutela di interessi legittimi, essa non può essere utilizzata per ottenere tutela rispetto a una posizione di diritto soggettivo patrimoniale. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate, con formula "nulla per le spese".

Norme richiamate

  • art. 24 d.P.R. 1032/1973

    la domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione all'amministrazione statale competente; l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta giorni dalla ricezione

    La disposizione individua i termini per la trasmissione della domanda di riscatto all'amministrazione del Fondo e per il provvedimento dell'amministrazione previdenziale; gli adempimenti amministrativi relativi al calcolo e alla conclusione dell'istruttoria sono stati qualificati come accertamenti vincolati.

  • art. 73 c.p.a.

    Il TAR ha dato rituale avviso alle parti del profilo di inammissibilità rilevato d'ufficio prima della decisione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 74 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, in ragione della manifesta inammissibilità del ricorso.

  • legge 6 dicembre 1965, n. 1368

    È indicata quale disciplina dell'indennità di buonuscita cui il riscatto dei servizi era finalizzato.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio dell'amministrazione è esperibile nel processo amministrativo soltanto quando il silenzio incide su una posizione di interesse legittimo correlata all'esercizio autoritativo di una potestà pubblica.
  • Quando la pretesa concerne un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e l'attività richiesta all'amministrazione consiste in accertamenti vincolati, privi di margini di discrezionalità, la tutela contro l'inerzia non può essere proposta mediante l'azione avverso il silenzio davanti al giudice amministrativo.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, secondo il meccanismo previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazione

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