Corte di giustizia, Ordinanza C-358/23
Order of the Court of 11 October 2023. — Tinnus Enterprises LLC v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Community design – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-358/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rifiutato di autorizzare il ricorso di Tinnus Enterprises LLC contro la sentenza del Tribunale in una controversia di nullità di disegno comunitario. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che i motivi di impugnazione sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Le doglianze vertevano soprattutto sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e sulla valutazione di fatti e prove, profili che non superano il filtro dell’articolo 58a dello Statuto.
Ricorso di impugnazione in materia di disegno comunitario: mancata autorizzazione del ricorso a procedere per difetto di dimostrazione di una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte.
La questione giuridica
Se il ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale, che aveva respinto l’azione avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un disegno comunitario, sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione tale da consentirne l’esame ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura; in particolare, se i motivi relativi all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, alla portata della nozione di "features of appearance" e all’applicazione della giurisprudenza DOCERAM fossero sufficientemente specifici e rilevanti.
Principio di diritto
Un ricorso contro una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO non è ammesso a procedere se il ricorrente non dimostra, in modo chiaro, preciso e dettagliato, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; mere affermazioni generali sulla novità delle questioni, sulla rilevanza per numerose controversie o su asseriti errori nella valutazione dei fatti o delle prove non bastano. In particolare, questioni attinenti all’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, alla prova delle circostanze del caso e alla pretesa distorsione di elementi probatori non soddisfano di per sé il criterio dell’articolo 58a dello Statuto.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
Ricorso in materia di disegno comunitario: mancata autorizzazione a procedere
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa nell’ambito del meccanismo di selezione dei ricorsi previsto per alcune impugnazioni avverso decisioni del Tribunale in materia di decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO. Il procedimento riguarda una controversia sulla validità di un disegno comunitario per apparecchiature di distribuzione di fluidi.
Fatti e procedimento principale
Tinnus Enterprises LLC ha proposto impugnazione contro la sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023, Tinnus Enterprises v EUIPO – Mystic Products (Fluid distribution equipment), T‑555/21, con cui era stata respinta la sua azione di annullamento e riforma della decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 giugno 2021, adottata in un procedimento di nullità promosso da Mystic Products Import & Export, SL. La Corte era quindi chiamata non a esaminare nel merito il ricorso, ma a stabilire se esso dovesse essere ammesso a procedere.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama il primo e il terzo comma dell’articolo 58a dello Statuto, che subordinano l’esame del ricorso alla previa decisione della Corte sull’ammissibilità nel merito selettivo, nei casi riguardanti decisioni del Tribunale su decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO. Richiama inoltre gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare un’istanza specifica contenente l’indicazione dell’issue rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e che prevedono una decisione motivata sulla domanda. Sul piano sostanziale, la ricorrente fondava le proprie censure sull’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni comunitari.
Argomenti della ricorrente
Tinnus Enterprises sosteneva che il Tribunale avesse commesso tre errori nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002:
- avrebbe omesso di definire la nozione di "features of appearance", necessaria per stabilire se tali caratteristiche siano "solely dictated" dalla funzione tecnica del prodotto;
- avrebbe erroneamente ritenuto che la forma cilindrica dell’involucro non fosse dimostrata come non esclusivamente dettata da esigenze tecniche, attribuendo rilievo insufficiente a una domanda di brevetto europea e ad altri disegni alternativi;
- avrebbe mal applicato la giurisprudenza DOCERAM, non considerando correttamente tutte le circostanze oggettive rilevanti, in particolare l’esistenza di soluzioni alternative e la protezione brevettuale. La ricorrente invocava anche una presunta mancanza di uniformità nella giurisprudenza del Tribunale, nonché la necessità di chiarire questioni nuove per lo sviluppo del diritto dei disegni comunitari.
Ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità
La Corte ricorda innanzitutto che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il ricorso per l’ammissione deve contenere, in modo chiaro e dettagliato, i motivi, la questione di diritto connessa a ciascun motivo, la sua rilevanza rispetto ai criteri dell’articolo 58a e le ragioni specifiche di tale rilevanza.
La Corte precisa che:
- il fatto che una questione possa riguardare numerose controversie non è di per sé rilevante per dimostrare la sua significatività;
- la novità di una questione non basta, se non è spiegato perché tale novità sia importante per lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- le censure che attengono a valutazioni di fatto o di prova non possono, in linea di principio, fondare l’autorizzazione a procedere;
- analogamente, una pretesa distorsione di elementi probatori non è, come tale, idonea a far emergere una questione significativa;
- una semplice affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe applicato male la giurisprudenza della Corte o ignorato la propria giurisprudenza non soddisfa l’onere di dimostrazione, se non è accompagnata da un raffronto concreto tra le situazioni e le pronunce richiamate.
Applicazione al caso concreto
Quanto all’argomento secondo cui la questione sarebbe rilevante perché frequente nelle controversie in materia di nullità dei disegni comunitari, la Corte lo respinge come generico e insufficiente.
Quanto alla pretesa novità della nozione di "features of appearance" e della distinzione tra caratteristiche "dictated by" e caratteristiche "solely dictated by" la funzione tecnica, la Corte osserva che la ricorrente si limita ad affermare che la Corte non si sarebbe ancora pronunciata su tali profili, senza spiegare in modo concreto perché ciò renda la questione significativa ai fini dell’articolo 58a.
Quanto alle censure rivolte alla valutazione del Tribunale sulla limitazione a quattro elementi del prodotto, sulla valenza della domanda di brevetto europea e sul peso attribuito alle prove, la Corte sottolinea che si tratta di valutazioni fattuali e probatorie, che non sono idonee a far sorgere una questione significativa per il diritto dell’Unione.
Infine, quanto alla dedotta violazione della sentenza DOCERAM e alla pretesa contraddizione con la giurisprudenza precedente del Tribunale, la Corte rileva che la ricorrente non fornisce informazioni sufficienti sulla comparabilità delle situazioni poste a raffronto e si limita a contestare la diversa valutazione del caso concreto.
Decisione e conseguenze sulle spese
La Corte conclude che il ricorso non dimostra l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a procedere. Quanto alle spese, la Corte dispone che Tinnus Enterprises LLC sopporti le proprie spese, rilevando che la decisione è stata adottata prima della notifica del ricorso alla controparte e quindi prima che questa potesse sostenere costi.
Principio affermato
La pronuncia conferma che il filtro dell’articolo 58a dello Statuto ha natura rigorosa: non basta dedurre errori del Tribunale nell’interpretazione di una disposizione del regolamento sui disegni comunitari o nella valutazione di prove e circostanze del caso, né basta evocare la novità o la frequenza delle questioni. Il ricorrente deve dimostrare in modo concreto e dettagliato che il ricorso solleva realmente un problema rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
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