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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18711/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di obbligazioni Giacomelli 8,375% per un controvalore di circa due milioni e mezzo di euro. L'investitore aveva convenuto la banca chiedendo l'accertamento della nullità del contratto di acquisto, con conseguente ripetizione dell'indebito, oppure la responsabilità risarcitoria da inadempimento dell'intermediario, deducendo che l'operazione sarebbe stata effettuata in violazione della disciplina sulla sollecitazione al pubblico risparmio e in conflitto di interessi, senza adeguate informazioni. Nei gradi di merito era stata però accertata la carenza di legittimazione attiva dell'investitore, perché l'acquisto risultava formalmente effettuato da una società fiduciaria quale mandataria senza rappresentanza. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: con il primo ha sostenuto che la disciplina speciale delle società fiduciarie avrebbe reso il fiduciante proprietario effettivo dei titoli e legittimato ad agire direttamente contro i terzi; con il secondo ha denunciato l'omesso esame di circostanze fattuali idonee a provare la diretta riferibilità dell'investimento a sé; con il terzo ha invocato la violazione dell'art. 1388 c.c., assumendo che il comportamento delle parti integrasse una contemplatio domini sufficiente a imputargli direttamente il contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva in sede di legittimità una ricostruzione fattuale e giuridica nuova, diversa da quella dibattuta nei gradi di merito, e comunque perché, anche nell'ipotesi di intestazione fiduciaria regolata dalla l. n. 1966 del 1939, il rapporto con l'intermediario resta normalmente riferibile alla società fiduciaria, che conserva la legittimazione ad agire per nullità o inadempimento nei confronti della banca. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la preclusione derivante dalla doppia conforme, trattandosi di appello proposto nel 2017. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione in fatto svolta dai giudici di merito circa l'assenza di contemplatio domini e la qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il n. 3 consente la deduzione di violazioni di legge, non la rivalutazione del fatto; il n. 5 è inapplicabile in presenza di doppia conforme.

  • art. 1388 c.c.

    La censura prospettata non riguardava l'interpretazione della norma, ma la sua applicazione al caso concreto, devoluta al giudice di merito e non sindacabile come violazione di legge.

  • l. n. 1966 del 1939

    L'attività delle società fiduciarie è ricondotta al mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei beni o titoli, con proprietà effettiva in capo al fiduciante ma senza instaurazione automatica di un rapporto diretto con l'intermediario.

  • articoli 94-101 del testo unico della finanza

    Richiamati come disciplina della sollecitazione al pubblico risparmio, ma nel caso concreto i giudici di merito hanno escluso che nei confronti dell'investitore vi fosse stata una sollecitazione all'investimento.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando un investimento è formalmente eseguito da una società fiduciaria operante come mandataria senza rappresentanza, le azioni di nullità o di accertamento dell'inadempimento verso l'intermediario restano, di regola, in capo alla fiduciaria, perché l'interlocuzione contrattuale con la banca è a essa imputabile.
  • In cassazione non è consentito introdurre una ricostruzione fattuale nuova della vicenda o rimettere in discussione gli accertamenti di merito mediante la sola evocazione di norme di diritto, se la censura presuppone una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la sua apparente veste giuridica, mira in realtà a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e l'apprezzamento del giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere dedotto per contestare nuovamente gli accertamenti fattuali già condivisi dai giudici di primo e secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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