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Ordinanza

Ordinanza n. 100/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1541/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione Prima, che ha respinto il ricorso contro l'informazione antimafia interdittiva

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado e ha chiesto cautelarmente la sospensione della relativa esecutività e degli effetti dell'informazione antimafia interdittiva. L'interdittiva si fonda principalmente sul rapporto di parentela con un soggetto destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale e sulla stipula, tra il 2018 e il 2022, di contratti di comodato gratuito con i quali l'appellante ha affidato la gestione di pontili per il diporto nautico a una società cooperativa a sua volta destinataria di interdittiva. L'impresa svolge anche, da oltre trent'anni, attività prevalente di commercio al minuto di generi alimentari e panificazione in immobili già confiscati al fratello dell'appellante, nei quali permane in forza di un contratto di locazione commerciale cui è subentrato l'amministratore giudiziario. L'appellante ha dedotto che l'attività di panificazione costituisce l'unica fonte di reddito propria e della famiglia e che la sua paralisi determinerebbe la perdita dei mezzi di sostentamento.

La decisione

Il CGARS ha accolto parzialmente la domanda cautelare, ravvisando tangibili profili di fumus boni iuris e periculum in mora limitatamente all'attività di commercio e panificazione. Tale attività non comporta rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, non richiede concessioni demaniali e si svolge in un settore non ritenuto particolarmente sensibile al rischio di infiltrazione mafiosa. Ha inoltre attribuito rilievo alla durata ultratrentennale dell'attività, all'asserita unicità della fonte di reddito familiare e al fatto che la legittimità della permanenza dell'appellante negli immobili confiscati era stata riconosciuta da precedenti sentenze definitive. Il Collegio ha richiamato l'art. 94.1 d.lgs. 159/2011, introdotto dal d.l. 48/2025, ritenendo che la nuova disciplina induca a escludere divieti e decadenze derivanti dall'interdittiva quando questi privino l'impresa e la famiglia dei mezzi di sostentamento. Il periculum è stato individuato nel rischio concreto e attuale di privazione irreversibile dei mezzi di sostentamento tutelati dall'art. 36 Cost. La sospensione è stata invece negata quanto alla gestione delle concessioni demaniali marittime: in questa fase sommaria, i contratti di comodato stipulati con una cooperativa già interdetta sono stati ritenuti elementi sintomatici del rischio di condizionamento, la cui valutazione definitiva è stata riservata al merito. Sono state compensate le spese della fase cautelare e il merito è stato rinviato a udienza da fissarsi.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare in appello e consente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

  • art. 94.1 d.lgs. 159/2011

    La disposizione, introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 48/2025, è richiamata quale base per escludere l'applicazione dei divieti e delle decadenze derivanti dall'interdittiva quando questi privino il titolare dell'impresa e la sua famiglia dei mezzi di sostentamento.

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 11 aprile 2025, n. 48

    Ha introdotto l'art. 94.1 nel d.lgs. 159/2011, colmando la lacuna di sistema richiamata dal Collegio in materia di tutela dei mezzi di sostentamento degli interessati dall'interdittiva antimafia.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato quale parametro di tutela dei mezzi di sostentamento, la cui privazione irreversibile integra un danno grave e irreparabile rilevante ai fini cautelari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione degli effetti di un'informazione antimafia interdittiva può essere disposta limitatamente alle attività economiche rispetto alle quali risultino concreti fumus boni iuris e periculum in mora, senza estendersi automaticamente a tutte le attività esercitate dall'impresa.
  • Quando l'interdittiva incide su un'attività economica non caratterizzata da rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, non soggetta a concessioni pubbliche e non appartenente a un settore particolarmente sensibile al rischio di infiltrazione mafiosa, tali elementi possono concorrere a fondare una valutazione cautelare favorevole distinta rispetto ad altre attività dell'impresa.
  • La possibile privazione irreversibile dell'unica fonte di reddito dell'impresa e della famiglia può integrare un danno grave e irreparabile, rilevante ai fini della tutela cautelare contro gli effetti dell'interdittiva antimafia.
  • L'art. 94.1 d.lgs. 159/2011, introdotto dal d.l. 48/2025, impone di considerare, ai fini degli effetti dell'interdittiva, l'esigenza di evitare che divieti e decadenze privino il titolare dell'impresa e la sua famiglia dei mezzi di sostentamento.
  • La stipula di contratti di comodato per la gestione di concessioni demaniali con una società già destinataria di interdittiva può costituire, in sede cautelare, elemento sintomatico del rischio di condizionamento mafioso, con riserva della valutazione definitiva alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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