Cassazione Penale, Sentenza n. 19142/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che la aveva ritenuta responsabile di una truffa continuata aggravata. I motivi di ricorso contestavano: l'affidamento sulla documentazione prodotta dalla banca senza verifiche tecniche; l'insufficiente indicazione dei testimoni; la mancata considerazione di successioni e investimenti a giustificazione del patrimonio; la mancata produzione dei moduli in bianco; l'assenza di prova che alcuni bonifici fossero riconducibili alla Zignani; la mancata configurazione della condizione di procedibilità per le liquidazioni delle polizze (sosteneva che le assicurazioni, non i correntisti, fossero persone offese); la legittimità della querela dell'erede non cointestatario; la contestata qualificazione del fatto come truffa (anziché furto aggravato o frode informatica); eccezioni di prescrizione per alcuni trasferimenti titoli; censura sull'applicazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità e sulla determinazione della pena e delle attenuanti; infine contestazione della legittimità dell'azione di regresso della banca in sede penale.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza impugnata nei punti esaminati. Ha richiamato il principio della cosiddetta doppia conforme (due gradi di giudizio concordi) che limita il sindacato della Corte di legittimità sui fatti di merito, ha ritenuto congrua la valutazione probatoria basata sulla documentazione bancaria corroborata da testi, ha affermato la legittimità della querela promossa sia dai correntisti titolari delle polizze sia dall'istituto di credito, ha confermato la qualificazione come truffa (escludendo la frode informatica per mancata manipolazione del sistema) e ha ritenuto infondate o inammissibili le altre censure (prescrizione sui trasferimenti ritenuta sopravvenuta solo in momenti successivi, valutazione dell'aggravante e della pena di merito non sindacabile in cassazione).
Norme richiamate
art. 61 n. 7 cod. pen.
L'aggravante del danno di rilevante gravità è applicata valutando il danno patrimoniale riferito a ciascun singolo reato nel reato continuato; la Corte di merito ha ritenuto che i danni lamentati rientrassero nella soglia di particolare gravità
art. 61 n. 11 cod. pen.
Richiamata come aggravante collegata alla continuazione e all'aggravamento complessivo della condotta; impiegata dalla Corte d'appello nella determinazione della pena
art. 625 comma 1 n. 2 cod. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione in furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento; la Corte ha ritenuto non applicabile tale riclassificazione ritenendo prevalente la sfera ingannatoria tipica della truffa
art. 640 ter cod. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile ricaduta nel reato di frode informatica; la Corte ha escluso questa qualificazione perché non è emersa manipolazione o alterazione del sistema informatico, ma l'uso di terminali bancari disponibili
art. 126 cod. pen.
Citato in relazione agli effetti della soccombenza e alla legittimazione a proporre querela; la Corte ha ritenuto comunque valida la querela dell'erede che ha subentrato nel patrimonio
Massime di principio
- Se due gradi di giudizio sono conformi (doppia conforme), la Cassazione sindaca con grande prudenza le valutazioni di merito: il travisamento della prova è ammesso solo se si dimostra che l'appello ha introdotto valutazioni probatorie nuove non esaminate in primo grado.
- La documentazione prodotta da una banca può costituire prova idonea se è corroborata da testimonianze e riscontri processuali; l'assenza di accertamenti tecnici non invalida automaticamente la prova documentale.
- In materia di truffa la persona offesa titolare del diritto di querela può essere sia chi ha subito direttamente gli artifici sia chi ha patito il danno patrimoniale derivante dall'illecito; pertanto più soggetti possono legittimamente proporre querela.
- La truffa può configurarsi anche quando il danno deriva da un comportamento omissivo della vittima indotto da artifici dell'agente; l'assenza di reazione della vittima non esclude la sussistenza del comportamento ingannevole.
- La distinzione tra truffa e frode informatica dipende dalla manipolazione del sistema informatico: uso degli strumenti informatici senza alterazione del sistema è compatibile con la truffa, non con l'art. 640-ter.
- Ai fini della prescrizione e del momento consumativo del reato è decisivo il momento in cui l'autore ottiene l'ingiusto profitto (ad es. trasferimento titoli sul conto dell'agente); questioni temporali di questo tipo sono valutazioni di merito difficilmente sindacabili in Cassazione.
- L'aggravante di danno di rilevante gravità nel reato continuato va valutata sul singolo episodio; tuttavia la valutazione sulla gravità del danno è sostanzialmente di merito e non è agevolmente riformabile in sede di legittimità.
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