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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20440/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’irrogazione, a un dipendente dell’INPS, della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per aver trasmesso, tramite l’apposita casella di posta elettronica per segnalazioni interne, denunce di presunte violazioni dell’ente in tema di conferimento di incarichi dirigenziali e di esclusione di geometri e periti dall’attività formativa obbligatoria; tali segnalazioni sono poi risultate infondate. Il Tribunale aveva accolto l’impugnativa del lavoratore e la Corte d’appello aveva confermato l’annullamento della sanzione, ritenendo non integrato il requisito del "grave danno" richiesto dall’art. 2, comma 7, lett. h) del Regolamento di disciplina richiamato negli atti, e ritenendo irrilevante la recidiva ai fini della sanzione applicata. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 54-bis d.lgs. 165/2001 e 2, comma 7, lett. h) del Regolamento di disciplina, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato la lesività dell’infondatezza delle denunce e l’intento di screditare e delegittimare il datore di lavoro; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente o mancante, lamentando il mancato esame critico delle difese di appello e della sentenza di primo grado. I motivi sono stati esaminati congiuntamente, ma la Cassazione ha rilevato che la censura sulla motivazione era generica e che la Corte d’appello aveva comunque affrontato i punti decisivi della controversia. Nel merito, la Cassazione ha osservato che la sentenza impugnata non aveva escluso la rilevanza disciplinare della condotta, ma aveva solo escluso l’integrazione della fattispecie più grave contestata, per mancanza del "grave danno"; ha inoltre ritenuto che la valutazione sulla gravità del danno fosse riservata al giudice di merito e che il ricorso si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del fatto e del peso delle circostanze, estranea al giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione, perché la sentenza d’appello era completa e aveva consapevolmente fatto proprie le argomentazioni del primo giudice; ha inoltre escluso che vi fosse errore di diritto nella valutazione della Corte territoriale circa l’assenza del "grave danno" richiesto dalla fattispecie disciplinare applicata. La Corte ha precisato che la recidiva poteva rilevare solo per la sanzione meno grave prevista dal comma 6 dell’art. 2 del Regolamento, e non per la sospensione di quindici giorni applicata, riservata dal comma 7 ai casi in cui i precedenti illeciti fossero stati già puniti con la sanzione massima del comma 6. La questione, quindi, era stata correttamente risolta in sede di merito e il ricorso tendeva sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione dei fatti, non consentita in cassazione. Conseguentemente, l’INPS è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.lgs. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente come disposizione da coordinare con il regolamento disciplinare interno; non è oggetto di una autonoma interpretazione di principio nella decisione, che si concentra sulla correttezza della valutazione di merito della fattispecie disciplinare.

  • art. 2, comma 7, lett. h) del Regolamento di disciplina

    La sanzione più grave richiede, per la sua applicazione, che la condotta abbia causato un grave danno all’ente; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto insussistente, poiché la vicenda aveva prodotto solo un generico disservizio.

  • art. 2, comma 6 del Regolamento di disciplina

    La recidiva poteva essere valorizzata ai fini della sanzione fino a dieci giorni solo se le precedenti infrazioni fossero state punite con la multa.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il motivo è stato dedotto come violazione o falsa applicazione di legge e di contratto/accordi collettivi, ma è stato respinto perché mirava in realtà a una diversa valutazione di merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La censura di nullità per difetto di motivazione è stata esclusa perché la sentenza d’appello conteneva una disamina completa delle questioni decisive.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro del giusto processo, senza incidere sull’esito, poiché la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla ricorrente insieme ai principi del giusto processo, ma non ritenuto violato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o del peso delle circostanze già apprezzate dal giudice di merito, quando la censura si traduca soltanto nella prospettazione di un diverso convincimento.
  • La motivazione della sentenza d’appello è immune da nullità se, pur richiamando o recependo quella di primo grado, affronta consapevolmente i punti decisivi della controversia e consente di comprendere la ratio decidendi.
  • Quando una fattispecie disciplinare contrattuale o regolamentare prevede un requisito ulteriore di gravità, la sua integrazione va verificata in concreto dal giudice di merito sulla base di tutti gli elementi del caso; in cassazione può essere sindacata solo per vizi di legge o motivazione nei limiti consentiti.
  • La recidiva può rilevare solo nei limiti e alle condizioni previste dalla specifica disciplina applicabile; non è legittimo estenderne automaticamente l’incidenza a una sanzione più grave quando la norma la collega espressamente a una diversa ipotesi sanzionatoria.
  • La denuncia di motivazione apparente o omessa deve essere specifica: è inammissibile quando non indica quali passaggi decisivi sarebbero stati trascurati dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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