Ordinanza n. 10746/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento della nota del Segretario Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali prot. 146 del 2 gennaio 2026 recante “riscontro a istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990” con cui è stato trasmesso il verbale dell’adunanza del 23 ottobre 2025 parzialmente oscurato; - della nota del Segretario Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali prot. 4397 del 14 gennaio 2026 recante “richiesta di ostensione integrale del verbale di adunanza del 23 ottobre 2025”; - nei limiti dell’interesse dedotto e per quanto occorrer possa, del Regolamento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 1/2006 – Accesso ai documenti amministrativi presso l’Ufficio del Garante – del 26 luglio 2006 nonché per l’accertamento del diritto della RAI a ottenere l’ostensione integrale del verbale dell’adunanza del 23 ottobre 2025 richiesto con l’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 presentata in data 28 ottobre 2025 e la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione dello stesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: riscontro parziale a un’istanza di accesso documentale, con trasmissione del verbale di un’adunanza del Garante parzialmente oscurato
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le note con cui il Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali ha trasmesso, in risposta a un’istanza di accesso documentale proposta ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, il verbale dell’adunanza del 23 ottobre 2025 con alcune parti oscurate, nonché la successiva nota relativa alla richiesta di ostensione integrale. È stato altresì impugnato, nei limiti dell’interesse dedotto, il regolamento interno del Garante in materia di accesso ai documenti amministrativi. La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto di ottenere l’ostensione integrale del verbale e la condanna dell’Amministrazione all’esibizione del documento. Prima della decisione, ha formulato un’istanza istruttoria per acquisire il documento integrale, in busta chiusa e sigillata, così da consentire al Collegio di valutare direttamente i passaggi oscurati e la loro compatibilità con l’interesse all’accesso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Richiamata la precedente ordinanza istruttoria n. 7617/2026, con cui era stata ordinata al Garante la produzione integrale del punto 29 del verbale del 23 ottobre 2025 in plico chiuso e sigillato, il Collegio ha dato atto di avere esaminato tale documentazione nella camera di consiglio del 27 maggio 2026, alla presenza dei soli magistrati, ai fini delle valutazioni sull’ammissibilità dell’accesso. Ha quindi disposto il prosieguo della trattazione, fissando la camera di consiglio del 24 giugno 2026. L’ordinanza ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679. Nessuna statuizione è stata resa sul diritto all’ostensione integrale, sulla legittimità degli oscuramenti o sulle spese.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Sono richiamati quale fondamento dell’istanza di accesso documentale e della domanda di accertamento del diritto all’ostensione integrale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
art. 5 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 6, a sostegno della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
art. 6 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 5, a sostegno della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso documentale, il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito del documento integrale in plico chiuso e sigillato, riservato al Collegio, quando tale acquisizione sia necessaria per valutare direttamente la legittimità degli oscuramenti e l’ammissibilità dell’ostensione.
- L’esame riservato del documento integrale da parte del Collegio costituisce un adempimento istruttorio preliminare e non comporta, di per sé, una decisione sull’esistenza o sull’estensione del diritto di accesso, che può essere riservata alla successiva camera di consiglio.
- La tutela dei diritti o della dignità della persona interessata può giustificare l’oscuramento delle generalità negli atti processuali, sulla base dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dei principi richiamati del regolamento UE 2016/679.
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