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Sentenza

Sentenza n. 1582/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'OTTEMPERANZA della Sentenza n. 494/2025 pubbl. il 23/09/2025 RG n. 1645/2023, TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA (SEZIONE LAVORO).

Giustizia amministrativa202601052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto a sei voucher della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per complessivi 3.000 euro oltre accessori, e disposto il pagamento delle spese di lite

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 494/2025 del Tribunale di Vallo della Lucania, pubblicata il 23 settembre 2025 e passata in giudicato, notificata all’Amministrazione e corredata da certificato di passaggio in giudicato rilasciato il 12 maggio 2026. Il giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica per la formazione per sei anni scolastici, dal 2018/2019 al 2023/2024, condannando il Ministero ad attribuire voucher per complessivi 3.000 euro, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione, nonché al pagamento delle spese di lite. A fronte del perdurante inadempimento dedotto, la ricorrente ha chiesto di dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, assegnare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha documentato che il 7 luglio 2026 erano stati attribuiti alla ricorrente sei voucher della Carta del docente, ciascuno di 500 euro, per complessivi 3.000 euro. La ricorrente ha quindi preso atto della completa esecuzione della sentenza e chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR, rilevata la pacifica avvenuta ottemperanza nelle more del giudizio, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha compensato integralmente le spese, ritenendo che il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale giustificasse tale statuizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l’Amministrazione esegue integralmente il giudicato nelle more del processo e il ricorrente prende atto del completo soddisfacimento della pretesa, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale nel corso del giudizio può giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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