Cassazione Penale, Ordinanza n. 03789/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto la richiesta di correzione dell’errore materiale e ha disposto che nel ruolo di udienza del 28 ottobre 2025, r.g.n. 25592/2025, e nella corrispondente sentenza n. 38761/2025, il nome del ricorrente deve intendersi non "Inostroza Olmos Felipe" ma "Inostroza Olmos Jose Filipe". Ha inoltre mandato alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Non vi è decisione sul merito della vicenda penale.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il procedimento non riguarda il merito di una condanna o assoluzione, ma un incidente di correzione di errore materiale. Il Tribunale di Roma ha chiesto la correzione delle generalità del ricorrente indicate nel ruolo di udienza del 28 ottobre 2025 e nella corrispondente sentenza della Seconda sezione penale della Corte di cassazione. L’errore consisteva nell’indicazione del nome del ricorrente come "Inostroza Olmos Felipe" invece di "Inostroza Olmos Jose Filipe". Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la correzione dell’errore materiale. La Corte ha rilevato la difformità e ha disposto la rettifica delle generalità nei documenti indicati.
Norme richiamate
art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
richiamato per la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto, senza presenza delle parti, in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
richiamato per il rito camerale senza partecipazione delle parti, in correlazione al contraddittorio scritto
art. 130 cod. proc. pen.
norma implicitamente applicata per la correzione dell’errore materiale nelle generalità del ricorrente
Massime di principio
- L’errore materiale nelle generalità di una parte indicata nel ruolo di udienza o nella sentenza può essere corretto quando sia oggettivamente rilevabile dagli atti e non incida sul merito della decisione.
- La correzione dell’errore materiale può essere disposta anche in sede di legittimità, con provvedimento che rettifica il dato anagrafico errato nei documenti processuali interessati.
- Il procedimento di correzione può svolgersi con contraddittorio scritto e senza la presenza delle parti quando non sia stata tempestivamente richiesta la trattazione orale nei casi previsti dalla disciplina processuale.
- La rettifica delle generalità non determina un nuovo giudizio sul ricorso, ma limita i propri effetti alla correzione formale dell’atto processuale.
Come è indicizzato
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