Sentenza n. 425/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 164/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia n. 164/2023, relativa all’impugnazione dell’ingiunzione comunale di demolizione e ripristino di una serra-veranda, di un bagno al piano interrato e dell’ampliamento di un balcone
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza con cui il TAR Lombardia aveva parzialmente accolto e parzialmente respinto il ricorso contro il provvedimento comunale del 2 novembre 2017, recante contestazione di abusi edilizi e ingiunzione di demolizione, con prospettazione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001. I motivi d’appello hanno riguardato: l’asserito errore del TAR nella ricostruzione dei presupposti di fatto e di diritto, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione e del diritto di difesa, per avere il giudice valorizzato mediante verificazione la diversità tra la serra-veranda oggetto dell’ingiunzione e un manufatto già interessato da una precedente sanatoria; l’erronea identificazione del manufatto abusivo; la violazione della disciplina dell’autotutela, con riferimento agli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990 e all’art. 6 l. 124/2015, sostenendo che l’intervento comunale, adottato a distanza di circa quattro anni dal rilascio del titolo edilizio, avrebbe dovuto rispettare le garanzie proprie dell’autotutela; la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001; il difetto di motivazione sulla tutela dell’affidamento, anche in relazione al tempo trascorso. L’appellante ha sostenuto che la serra-veranda fosse la medesima opera già sanata e sanzionata nel 2000 e che il Comune avesse quindi riconsiderato un illecito già definito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello. Ha ritenuto legittimo che il TAR utilizzasse la verificazione per accertare la consistenza e l’identità delle opere, poiché il provvedimento impugnato riguardava anche lavori precedentemente sanati e la stessa ricorrente aveva introdotto nel thema decidendum la ricostruzione della vicenda edilizia dell’immobile. L’attività istruttoria non ha sostituito la motivazione del provvedimento amministrativo, ma ha verificato il presupposto fattuale della censura. Dalla documentazione e dalla verificazione è emerso che la serra-veranda oggetto dell’ingiunzione del 2017 era diversa dal manufatto sanzionato nel 2000 e dalle opere oggetto della precedente sanatoria, per dimensioni, struttura e materiali: la consistenza accertata era di 20,95 mq, rispetto ai circa 12 mq riconducibili alla precedente sanatoria. È stato quindi escluso il dedotto ne bis in idem e ritenuto erroneo il presupposto comune ai motivi d’appello. Il Consiglio di Stato ha confermato che l’intervento comunale costituiva esercizio dei poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, non attività di autotutela decisoria soggetta agli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990. Il decorso di circa quattro anni dal rilascio del titolo non ha mutato la natura del potere esercitato. È stata inoltre confermata la correttezza del rigetto della censura relativa all’art. 31 d.P.R. 380/2001 e della pretesa tutela dell’affidamento, poiché le opere contestate erano non assentite e non precedentemente sanate; l’affidamento non è stato ritenuto rilevante rispetto alla repressione dell’abuso edilizio. L’appellante è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base dell’ingiunzione di demolizione e della prospettata acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza; il potere repressivo è stato ritenuto correttamente esercitato nei confronti di opere non assentite.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La disciplina della revoca non si applica all’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disciplina dell’annullamento d’ufficio non si applica all’accertamento e alla repressione di opere abusive non precedentemente sanate.
art. 6 l. 124/2015
È richiamato dall’appellante in relazione alla disciplina dell’autotutela, ma il Consiglio di Stato ne esclude la pertinenza rispetto al potere repressivo edilizio esercitato nel caso concreto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria.
Massime di principio
- L’accertamento e la repressione di un abuso edilizio costituiscono esercizio di poteri di vigilanza edilizia e non di autotutela decisoria; pertanto, non sono soggetti ai presupposti, ai limiti temporali e alla motivazione rafforzata propri dell’annullamento d’ufficio o della revoca, anche se esercitati dopo il rilascio di un titolo edilizio e a distanza di tempo.
- La verificazione disposta dal giudice amministrativo può essere utilizzata per accertare l’identità, la consistenza e la diversità delle opere edilizie oggetto della controversia, quando tali elementi costituiscano il presupposto fattuale delle censure dedotte; essa non comporta sostituzione del giudice all’amministrazione se serve a controllare la correttezza del provvedimento impugnato.
- Non ricorre una duplicazione sanzionatoria quando l’opera oggetto dell’ingiunzione di demolizione presenta, rispetto a un manufatto precedentemente sanzionato o sanato, una diversa consistenza dimensionale e caratteristiche strutturali e materiali, anche se il nuovo abuso si innesta sul precedente manufatto.
- L’affidamento del proprietario non impedisce la repressione di opere edilizie non assentite e non comprese nella precedente sanatoria; il decorso del tempo, di per sé, non trasforma il potere repressivo edilizio in potere di autotutela né rende necessaria una specifica ponderazione dell’affidamento.
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