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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07620/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società aveva chiesto l'ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. n. 159/2011 per potersi riallineare al mercato sano dopo essere stata raggiunta da informazioni interdittive antimafia. Il ricorso censurava: errata applicazione della norma e carenza o contraddittorieta' della motivazione della Corte d'appello; la decisione si sarebbe basata su mere illazioni (una conversazione fra imprenditori) e su indizi non sufficienti a dimostrare la strumentalita' della societa' ai piani del clan Fabbrocino; mancato esame di documenti e chiarimenti (es. audizione del commercialista, flussi contabili) utili a dimostrare l'occasionalita' del contatto e la prognosi favorevole di risanamento; incoerenze relative all'uscita di uno dei soci e alla sua successiva assunzione di cariche in altra impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato i presupposti per il diniego dell'ammissione al controllo giudiziario: dalle indagini e dall'ordinanza di custodia cautelare risultava che il clan Fabbrocino percepiva tangenti dalle imprese appoggiate, che la conversazione del 10 gennaio 2023 descriveva un'accordo criminale finalizzato al monopolio locale e che entrambi i fratelli Ruotolo avevano contribuito al pagamento; la Beton Ruotolo aveva beneficiato di profitti che in parte venivano versati al clan e il contatto non era qualificabile come occasionale. Inoltre la Suprema Corte ha richiamato il limite di ammissibilita' del ricorso in Cassazione per i giudizi di prevenzione (ammissibile solo per violazione di legge) e ha ritenuto che le censure proposte fossero in realta' critiche sulla motivazione già valutata. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 34-bis

    il giudice non puo' limitarsi a prendere atto della sussistenza dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, ma deve accertare anche sia il carattere occasionale dell'agevolazione mafiosa che il libero svolgimento dell'attivita' economica puo' determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 34 del citato d.lgs., sia la concreta possibilita' per l'impresa di riallinearsi al contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose

    La norma autorizza l'ammissione al controllo giudiziario volontario solo se il giudice, oltre a verificare l'esistenza dell'informazione antimafia, accerta: a) la relazione con soggetti di pericolosita' qualificata; b) l'occasionalita' delle forme di agevolazione; c) una prognosi favorevole che renda probabile il riallineamento dell'impresa. Se una di queste condizioni manca, il controllo puo' essere negato.

  • Cassazione penale, Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024 (richiamata)

    Affermato il principio che il giudice deve valutare non solo l'informazione antimafia ma anche l'occasionalita' dell'agevolazione e la concreta possibilita' di riallineamento aziendale; principio applicato dalla Corte d'appello nel caso concreto.

  • Cassazione penale, Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020 (richiamata)

    Richiamato il limite di ammissibilita' del ricorso in Cassazione nei procedimenti di misure di prevenzione: il ricorso e' ammissibile soltanto per violazione di legge, con limiti di deducibilita' specifici.

Massime di principio

  • Per ottenere l'ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis comma 6, non basta dimostrare la pendenza o l'impugnazione di un'interdittiva antimafia: il giudice deve accertare anche l'occasionalita' del contatto con i soggetti pericolosi e la prognosi favorevole di riallineamento.
  • Se dalle indagini emergono elementi di sistematica agevolazione a vantaggio di un clan (pagamenti ripetuti, accordi per monopolio, profitti destinati al clan), il contatto non sara' considerato occasionale e la richiesta di controllo volontario sara' probabilmente respinta.
  • Nei ricorsi in materia di misure di prevenzione la Cassazione ammette impugnazioni solo per violazione di legge; doglianze esclusivamente sulla valutazione di merito o sulla motivazione della Corte d'appello risultano spesso inammissibili.
  • Chi chiede il controllo giudiziario dovrebbe documentare preventivamente, con elementi concreti (contabilita', audizioni di consulenti e testimoni, piani di compliance e ristrutturazione), l'impossibilita' di contatti sistematici e la fattibilita' di un'efficace opera di risanamento.
  • La mancata indicazione di elementi nuovi o la proposta di argomentazioni basate su mere supposizioni espone la parte al rischio di condanna per spese e, se ravvisata colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di somme a titolo di ammenda.

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