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Ordinanza

Ordinanza n. 379/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza civile del giudice del lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio per l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila, Sezione lavoro, che aveva riformato una precedente sentenza del Tribunale di Avezzano. Nel corso del giudizio di ottemperanza, dopo la nomina di un commissario ad acta con sentenza del TAR, la ricorrente ha depositato un reclamo avverso l'inerzia del commissario, ritenendola ingiustificata, e ne ha chiesto la sostituzione. Il reclamo, tuttavia, non è stato notificato al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito il reclamo contro l'inerzia del commissario ad acta né la richiesta di sostituzione. Ha ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., ordinare alla parte reclamante di notificare il reclamo al Ministero dell'Istruzione e del Merito entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, depositando contestualmente la prova della notifica. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 24 giugno 2026 per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza, il reclamo avverso l'operato o l'inerzia del commissario ad acta deve essere portato a conoscenza delle parti mediante notificazione; in mancanza, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio prima di procedere oltre.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il reclamo contro l'operato o l'inerzia del commissario ad acta deve essere notificato alle parti interessate; se la notificazione manca, il giudice dispone l'incombente e rinvia la trattazione, senza decidere nel merito il reclamo.
  • L'onere di provvedere alla notificazione del reclamo e di depositare la relativa prova può essere posto a carico della parte reclamante entro il termine fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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