Cassazione Civile, Sentenza n. 8852/2020 del 13/05/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il ricorrente, cittadino pakistano, aveva impugnato davanti al Tribunale di Firenze il diniego della Commissione territoriale della protezione internazionale; il rigetto era stato confermato dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza n. 2316/2018, depositata il 9 ottobre 2018. Aveva riferito di essere fuggito dal Pakistan perché omosessuale e di avere avuto una relazione con il figlio di un deputato, ucciso durante un inseguimento che li avrebbe coinvolti dopo essere stati scoperti; sosteneva inoltre che nei suoi confronti fosse stato emesso un ordine di arresto per omicidio. La Corte d’appello aveva ritenuto non credibile il racconto, soffermandosi in particolare sulla relazione che il richiedente aveva dichiarato di avere intrapreso in Italia e sulla mancata indicazione di elementi sufficienti per approfondirla, ed aveva escluso tutte le forme di protezione richieste. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 251/2007 e l’omessa o apparente motivazione sulla valutazione di credibilità, lamentando che non fossero state adeguatamente approfondite le vicende avvenute in Pakistan, benché avesse indicato i nomi delle persone coinvolte. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007 e l’omessa o apparente motivazione sul mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria, invocando una considerazione non adeguata delle condizioni socio-politiche del Punjab.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: la valutazione di credibilità si era concentrata prevalentemente sulla permanenza del richiedente in Italia, senza chiarire perché non fossero convincenti le ragioni di fuga dal Pakistan, nonostante il tentativo di fornire possibili elementi di riscontro. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Corte d’appello di Firenze è stata cassata con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, per il riesame e per la decisione sulle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La valutazione in ordine alla credibilità si è soffermata prevalentemente sulla parte del racconto relativo alla permanenza in Italia, mentre non risulta chiarito perchè il racconto relativo alle ragioni di fuga dal Pakistan non siano state ritenute convincenti, nonostante il tentativo del ricorrente di fornire possibili elementi di riscontro.
La valutazione di credibilità deve affrontare in modo motivato il racconto relativo alle ragioni della fuga e gli elementi di riscontro offerti; non è sufficiente concentrarsi prevalentemente su aspetti diversi, come la permanenza del richiedente in Italia, senza spiegare perché la narrazione centrale non sia ritenuta convincente.
art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007
Il secondo motivo, che invocava la protezione sussidiaria in relazione alle condizioni socio-politiche del Punjab, è stato dichiarato assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo; la Corte non ha quindi deciso nel merito la censura relativa a questa disposizione.
Massime di principio
- Nel valutare la credibilità di una domanda di protezione internazionale, il giudice deve motivare specificamente sulle ragioni della fuga narrate dal richiedente e spiegare perché gli eventuali elementi di riscontro indicati non siano idonei a sostenerle; una motivazione prevalentemente incentrata su aspetti della permanenza in Italia, senza tale chiarimento, non è sufficiente.
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