Cassazione Penale, Sentenza n. 44331/2024 del 04/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla privazione della libertà subita dal 7/11/2012 al 8/11/2012 (custodia in carcere) e sino al 16/01/2013 (arresti domiciliari). L'imputato era stato inizialmente indagato per reato con aggravanti (artt. 110, 624-625 nn.5 e 7 c.p.) e condannato in primo grado, ma la Corte d'appello lo ha prosciolto per remissione di querela e ha derubricato il fatto in furto semplice. La Corte territoriale ha ritenuto legittima la detenzione fino alla remissione della querela (14/12/2012) e ha valutato, per il periodo successivo, la sussistenza di "colpa grave" ostativa al diritto all'indennizzo. Il ricorrente ha censurato l'errata interpretazione dell'art. 314 c.p.p. e l'omessa/illogica motivazione in relazione alle norme penali e processuali richiamate, sostenendo che l'assenza originaria delle aggravanti avrebbe impedito l'applicazione della misura già ab origine e che la condizione ostativa non opera se l'assenza delle condizioni di applicabilità era valutabile con gli stessi elementi disponibili al giudice che ha adottato la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Bari per nuovo esame. La Corte ha statuido che, trattandosi di ipotesi di ingiustizia formale (derubricazione finale che esclude le condizioni di applicabilità della misura), il giudice della riparazione deve riferirsi all'esito definitivo del processo e verificare se l'assenza delle condizioni di applicabilità fosse riconoscibile dal giudice per le indagini preliminari al momento dell'adozione o del mantenimento della misura. Se l'illegittimità era riconoscibile già allora, la condotta dell'indagato può escludere il diritto alla riparazione; se invece l'assenza delle condizioni emerga solo in seguito, va riconosciuta la riparazione. La Cassazione ha quindi disposto che la Corte territoriale riesamini l'intero periodo di detenzione alla luce di tali principi e regoli le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; comma 1 per ingiustizia sostanziale (proscioglimento definitivo), comma 2 per ingiustizia formale (misura disposta o mantenuta senza le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280). La Corte ha richiamato la distinzione e l'applicabilità anche in caso di derubricazione.
art. 273 cod. proc. pen.
Stabilisce le condizioni generali per l'applicazione delle misure cautelari (gravi indizi, assenza di cause di giustificazione o estinzione). La Corte ha richiesto che la verifica della loro assenza sia fatta tenendo conto di quando gli elementi erano conoscibili dal giudice della cautela.
art. 280 cod. proc. pen.
Indica il titolo del reato come condizione per alcune misure cautelari (pena edittale minima). La derubricazione in furto semplice che abbassa la pena sotto la soglia prevista configura ingiustizia formale rilevante ai fini dell'indennizzo.
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto aggravato; rilevata nella contestazione originaria. La Corte ha osservato che l'esclusione delle aggravanti in sede definitiva modifica il titolo del reato e può determinare l'illegittimità formale della detenzione.
art. 625 cod. pen.
Prevede le circostanze aggravanti e la loro incidenza sulla pena; menzionato per spiegare come la permanenza o esclusione di aggravanti incida sulla legittimità della misura cautelare.
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Pronuncia di principio richiamata: per riconoscere la riparazione in caso di ingiustizia formale occorre che l'illegittimità fosse accertata con decisione irrevocabile e che si verifichi se l'illegittimità fosse riconoscibile dal giudice della cautela al momento del provvedimento; se lo era, la condotta dolosa o gravemente colposa dell'indagato non può avere efficacia causale nella determinazione della misura.
Massime di principio
- Se la decisione definitiva di merito derubrica il reato riducendo la pena al di sotto della soglia prevista per misure detentive, si configura ingiustizia formale che legittima la domanda di riparazione.
- Nel caso di ingiustizia formale il giudice della riparazione deve confrontare l'esito definitivo del processo con gli elementi che erano a disposizione del giudice che adottò o mantenne la misura per verificare se l'illegittimità fosse già riconoscibile all'epoca.
- La condizione ostativa della "colpa grave" dell'indagato può escludere l'indennizzo solo se l'indagato ha concorso con dolo o colpa grave a causare la misura e se tale condotta ha avuto efficacia causale rispetto alla decisione del giudice della cautela; se l'illegittimità non era valutabile con gli elementi allora disponibili, l'ostativa non opera.
- Il giudice della riparazione deve valutare l'intero periodo di detenzione alla luce del principio di cui alla pronuncia D'Ambrosio e non limitarsi automaticamente al periodo successivo a una remissione di querela o ad altri eventi successivi.
- Anche in caso di condanna in primo grado, l'accertamento definitivo in sede di merito che elimina le condizioni di applicabilità della misura obbliga il giudice della riparazione a riesaminare la legittimità della custodia dall'origine.
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