Sentenza n. 9/2026 - Catania, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 1971/22 in data 25 ottobre 2022 del Tribunale di Messina, confermata dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n. 955/2024 in data 15 dicembre 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato nascente da una sentenza del Tribunale di Messina, confermata dalla Corte di Appello di Messina
Esito
Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1971/2022 del Tribunale di Messina, confermata dalla sentenza n. 955/2024 della Corte di Appello di Messina. Prima della camera di consiglio hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata dal raggiungimento di un accordo tra le parti e dalla sopravvenuta mancanza di interesse ad agire. La rinuncia non è stata notificata all'amministrazione almeno dieci giorni prima dell'udienza, come richiesto dall'art. 84 c.p.a.; è stata soltanto depositata dal difensore.
La decisione
Il TAR non ha pronunciato l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. per rinuncia al ricorso, poiché la dichiarazione non rispettava le formalità previste dall'art. 84 c.p.a., in particolare la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Ha tuttavia ritenuto applicabile l'art. 84, comma 4, c.p.a., secondo cui fatti o atti univoci sopravvenuti e il comportamento delle parti possono costituire argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche in assenza delle formalità della rinuncia. La dichiarazione depositata, recante l'affermazione dell'intervenuto accordo e della mancanza di interesse ad agire, è stata considerata espressiva della sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso per ottemperanza è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia "mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale"; "la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza"
La rinuncia al ricorso è soggetta a specifiche formalità, tra cui la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. In mancanza, non può fondare una pronuncia di improcedibilità per rinuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.; il comma 4 consente tuttavia di valorizzare fatti, atti univoci e comportamenti delle parti quali argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata ritenuta non applicabile perché la rinuncia non rispettava le formalità previste dall'art. 84 c.p.a.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo produce gli effetti propri della rinuncia solo se sono rispettate le formalità previste dall'art. 84 c.p.a., compresa la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, salvo che la dichiarazione sia resa in udienza e documentata nel verbale.
- Una rinuncia irrituale non consente di dichiarare l'improcedibilità per rinuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.; tuttavia, il giudice può valorizzarla, insieme agli altri fatti o comportamenti processuali, come prova della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione della parte secondo cui è intervenuto un accordo e non sussiste più interesse ad agire costituisce, se univoca, elemento idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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