Circolare numero 162 del 09-08-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Unione Nazionale Sindacale delle Piccole e Medie Imprese degli Autonomi e dei pensionati (UNIPA ITALIA) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 16 giugno 2016 tra INPS e UNIPA ITALIA per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. Vengono disciplinate le modalità operative per la trasmissione e validazione delle deleghe, le regole sulla revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e le disposizioni in materia di dati personali. Sono inoltre indicate la durata della convenzione, le modalità di rinnovo e recesso, nonché le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-UNIPA ITALIA per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-UNIPA ITALIA per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 16 giugno 2016 tra INPS e l’Unione Nazionale Sindacale delle Piccole e Medie Imprese degli Autonomi e dei pensionati (UNIPA ITALIA), finalizzata alla riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. Il documento illustra le modalità operative, i rapporti con gli associati, gli aspetti economici e contabili, nonché le clausole di tutela dell’Istituto.
Ambito della convenzione e modalità di riscossione
La convenzione è stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ed è stata approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015. La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e secondo le medesime modalità applicate a questi ultimi. Sull’avviso di pagamento inviato ai contribuenti l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’associazione beneficiaria.
La circolare precisa che la riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo. Ne deriva che l’Istituto non assume alcun obbligo di esazione coattiva della quota associativa.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’associazione deve trasmettere all’INPS, sotto la propria responsabilità, i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione della quota, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare il contributo. La trasmissione avviene via Internet, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali" della Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
In parallelo, l’associazione deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee alla riscossione, corredate da copia del documento di identità e sottoscritte secondo il fac-simile concordato con l’Istituto. Le strutture territoriali provvedono alla validazione delle deleghe acquisite via portale, riscontrandole con la documentazione cartacea.
Se pervengono all’INPS due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni sindacali diverse, produce effetti la prima delega ricevuta dall’ufficio territorialmente competente, salvo che quella successiva contenga una revoca espressa della precedente.
Revoca della delega
Le parti chiariscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; pertanto ogni comunicazione attinente a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente. Se tuttavia l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione, già attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20 una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
- gestione singolo modello F24: € 0,17.
Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto. A seguito della comunicazione, l’associazione può esercitare il recesso entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione. La clausola riguarda in particolare i casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’associazione risulti soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, se sorgono controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione, l’associazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva anche la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Per il rinnovo, l’associazione deve far pervenire all’Istituto la richiesta almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta ferma la facoltà di recesso di entrambe le parti, esercitabile con comunicazione scritta da inviare all’altra parte mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.
Sede dell’associazione e istruzioni contabili
La sede di UNIPA ITALIA è indicata in Via Umberto I n. 170, Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi, vengono istituiti i conti:
- GPN25168, per i contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. riscossi per conto di UNIPA ITALIA;
- GPN35168, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto dell’associazione;
- GPN11168, per il debito verso UNIPA ITALIA per i contributi associativi riscossi per conto.
La tenuta e definizione dei rapporti finanziari con l’associazione sono affidate direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Oggetto della convenzione
INPS e UNIPA ITALIA hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334 e della determinazione presidenziale n. 182/2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.).
Modalità di riscossione
La quota associativa viene riscossa congiuntamente ai contributi obbligatori, con le stesse modalità previste per questi ultimi. L’avviso di pagamento riporta l’importo della quota e l’associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe
L’associazione deve trasmettere via Internet, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali richiede la riscossione e i nominativi di chi ha revocato l’adesione o non intende più versare la quota. Contestualmente deve inviare alla struttura INPS competente le deleghe cartacee, con copia del documento d’identità e secondo il fac-simile concordato. In caso di più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, vale la prima pervenuta, salvo revoca espressa successiva; le strutture territoriali validano le deleghe confrontandole con la documentazione cartacea.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e associazione, per cui le comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’associazione. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega alla riscossione, procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio
I costi del servizio, attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line € 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali € 1,99; gestione singolo modello F24 € 0,17. Le variazioni annuali dei costi sono comunicate per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata. L’associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute in contenziosi relativi ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. Per il rinnovo, l’associazione deve inviare richiesta almeno sei mesi prima della scadenza tramite PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Restano ferme le facoltà di recesso di ciascuna parte, con comunicazione scritta via raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, eventuali variazioni delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza.
Sede dell’associazione
La sede di UNIPA ITALIA è indicata in Via Umberto I n. 170, Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPN25168, GPN35168 e GPN11168, relativi rispettivamente ai contributi associativi riscossi per conto di UNIPA ITALIA, al loro accreditamento e al debito verso l’associazione. La gestione dei rapporti finanziari è affidata alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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