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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11793/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (06/12/2022) che, accogliendo la richiesta di riesame proposta da Cozzolino, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo relativo a insegne e marchi riconducibili a Stanleybet Malta Lldt s.r.l. e ne aveva disposto la restituzione. Il ricorso articola due motivi: (i) inosservanza delle norme processuali (artt. 322 e 324 c.p.p.), sostenendo che il terzo non può contestare i presupposti della misura cautelare ma soltanto l'effettiva titolarità/disponibilità del bene e l'assenza di rapporti di collegamento con l'indagato, per cui l'istanza di riesame sarebbe stata inammissibile; (ii) erronea applicazione dell'art. 4, comma 4-bis della legge n. 401/1989 e degli artt. 1, commi 643 e 644 della legge n. 190/2014, rilevando che il Tribunale avrebbe considerato irrilevante la scelta della società Stanleybet di non partecipare alla procedura di regolarizzazione prevista dalla legge 190/2014 ai fini della configurabilità del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente il secondo: ha affermato il principio di diritto secondo cui il terzo che chieda la restituzione di cose sottoposte a sequestro preventivo non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare ma può limitarsi a dimostrare la propria titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di relazioni di collegamento con l'indagato. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. La Corte non ha pronunciato una statuizione di merito sugli artt. 4 comma 4-bis L. 401/1989 e sulle disposizioni della legge 190/2014, avendo ritenuto il rilievo procedurale decisivo. Ha altresì richiamato che il Tribunale, in sede di rinvio, dovrà valutare l'eventuale cessazione della materia del contendere in relazione all'atto prodotto dalla difesa (ordinanza del 26/01/2023).

Norme richiamate

  • artt. 322 e 324 cod.proc.pen.

    La Corte richiama il principio processuale secondo cui il terzo proprietario o avente diritto che chiede la restituzione nell'ambito di un riesame non può contestare i presupposti della misura cautelare (il fumus e il periculum), ma può soltanto dimostrare l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di rapporti di collegamento concorsuale con l'indagato; sulla base di tale principio il provvedimento che ammetta il terzo a censurare i presupposti cautelari è errato.

  • art. 4, comma 4-bis legge n. 401/1989

    La questione sostanziale relativa alla rilevanza, ai fini della configurazione del reato, della scelta della società di non partecipare alla procedura di regolarizzazione non è stata decisa dalla Cassazione, perché il giudice ha ritenuto risolutivo il profilo processuale. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto la scelta non rilevante, ma tale decisione è stata annullata per ragioni processuali.

  • art. 1, commi 643 e 644 legge n. 190/2014

    Le disposizioni sulla procedura di regolarizzazione richiamate nel ricorso sono state oggetto di censura da parte del Procuratore (sulla rilevanza della mancata partecipazione alla regolarizzazione), ma la Corte di Cassazione non si è espressa nel merito su tale interpretazione, avendo deciso per l'annullamento per vizio processuale e il rinvio.

  • art. 23, comma 8 del d.l. n. 137/2020 conv. in l. n.176/2020; art. 611 cod.proc.pen.

    Norme richiamate nella parte processuale: la difesa del terzo ha chiesto la trattazione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 del decreto-legge e ha depositato memoria ex art. 611 c.p.p.; tali richiami sono formali e non hanno inciso sulla soluzione di diritto adottata dalla Corte.

Massime di principio

  • Il terzo che richiede la restituzione di beni sequestrati non può in sede di riesame contestare i presupposti della misura cautelare (fumus del reato), ma solo provare la propria titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di rapporti di collegamento con l'indagato.
  • Se il terzo dimostra l'effettività del diritto di proprietà o di disponibilità, il suo diritto alla restituzione può essere riconosciuto indipendentemente dalla sussistenza del fumus del reato ascritto all'indagato.
  • Quando sussiste un vizio processuale decisivo, la Corte di legittimità può annullare e rinviare la decisione al giudice di merito senza esprimersi sulle questioni di diritto sostanziale sollevate ma non necessarie alla decisione.
  • In sede di rinvio il giudice di merito dovrà anche valutare eventuali eventi sopravvenuti (es. provvedimenti successivi) che possano determinare la cessazione della materia del contendere.
  • Le argomentazioni sulla configurabilità di reati collegati a normative amministrative (es. mancata partecipazione a procedure di regolarizzazione) possono rimanere non decise se prevale una questione processuale di ammissibilità.

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