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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9711/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso di Vizzino contesta: (1) la legittimità dell'incarico peritale in appello richiamando l'art. 508 c.p.p. anziché le norme sull'appello (artt. 594 ss. e art. 603 c.p.p. sull'integrazione probatoria); (2) la valutazione dei fatti e la mancata applicazione delle norme di comportamento stradale (art. 141 e 145 Cod. Strada) ritenute concausa dell'incidente, nonché contraddizioni sulla velocità e sulle tracce di frenata; (3) la condanna della parte civile alla rifusione delle spese del secondo grado senza formale domanda. Il Procuratore generale deduce l'insufficienza e la parzialità della valutazione probatoria del giudice d'appello: l'assoluzione si sarebbe basata su una perizia di scienza eseguita su rilievi della Polizia giudiziaria senza esame diretto dei mezzi coinvolti e senza valutare compiutamente le numerose dichiarazioni testimoniali (in particolare degli altri ciclisti) e le risultanze fotografiche e lesive.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Vizzino (primo, secondo e terzo motivo) e ha ritenuto inammissibile anche il ricorso del Procuratore generale, entrambi, di fatto, formulati per vizi di motivazione non consentiti in questa sede a causa delle limitazioni previste per i procedimenti d'appello relativi a reati di competenza del Giudice di pace. La sentenza di merito (assoluzione in appello della Degli Atti) è confermata; il Vizzino è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Non emergono condanne aggiuntive nei confronti del Procuratore generale nel testo.

Norme richiamate

  • art. 508 cod.proc.pen.

    Richiamato dal giudice d'appello nell'atto di nomina del perito; la Corte ritiene che, pur essendo la disciplina dell'incidente probatorio o dell'assunzione della perizia diversa in appello, la disposizione non ha inficciato la validità dell'atto dato che si trattava comunque di un provvedimento finalizzato all'assunzione di prova peritale ritenuta indispensabile

  • artt. 594 e ss. cod.proc.pen.

    Norme che regolano il giudizio di appello; la Corte osserva che l'assunzione della perizia in appello è legittima quando il giudice ritiene indispensabile l'espletamento di accertamenti peritali non esperiti in primo grado

  • art. 603 cod.proc.pen.

    Regola l'integrazione probatoria in appello; la Corte indica che l'ordinanza che dispone la perizia rientra nelle ipotesi previste purché il giudice motivi l'assoluta necessità

  • art. 141 Codice della Strada

    Norma richiamata dalla parte civile quale criterio di prudenza nella guida; la Corte ritenne che il Tribunale abbia adeguatamente valutato tale profilo alla luce della perizia che stimò la velocità della vettura intorno ai 30 km/h

  • art. 145 Codice della Strada

    Norma sulla circolazione e comportamento cautelare; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello abbia valutato e escluso violazioni tali da rendere l'imputata responsabile dell'incidente

  • art. 542 cod.proc.pen.

    Norma procedurale richiamata nel terzo motivo di ricorso circa le statuizioni sulle spese; la Corte ha invece considerato legittima la condanna alla rifusione delle spese in presenza di una richiesta svolta in discussione

  • art. 427 cod.proc.pen.

    Citato dal ricorrente in relazione alle spese; la Corte non ha ritenuto fondata la censura dato che la richiesta di condanna delle spese era stata formulata in discussione

  • art. 590 cod.pen.

    Articolo relativo alle lesioni personali colpose, indicato a titolo di contestazione sostanziale; la Corte ha ritenuto che le censure sostanziali circa la colpa ricadessero in un sindacato motivazionale non consentito in questa sede

  • art. 39-bis d.lgs. 274/2000

    Norma che limita i mezzi di impugnazione in alcuni giudizi delegati al Giudice di pace; la Corte la invoca per escludere l'accoglimento di motivi di ricorso fondati su vizi di motivazione non consentiti

  • art. 606, comma 1, lett. e) e comma 2-bis cod.proc.pen.

    Disciplina i motivi di cassazione e le limitazioni per i procedimenti derivanti dal Giudice di pace; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure di motivazione poiché non consentite dalla norma

Massime di principio

  • Nei giudizi d'appello relativi a reati di competenza del Giudice di pace esistono limitazioni a chi può impugnare per vizi di motivazione: censure che si limitano a contestare la valutazione delle prove in fatto possono essere inammissibili per difetto di appellabilità nel sistema di impugnazioni previsto
  • La nomina di perito in appello è legittima quando il giudice ritenga indispensabile una valutazione tecnica non acquisita in primo grado; l'errata richiamazione testuale della norma di riferimento (es. art. 508 anziché art. 603) non invalida automaticamente l'atto se il provvedimento è chiaramente finalizzato ad acquisire la prova peritale indispensabile
  • Il giudice d'appello che riformi una condanna in senso assolutorio non è obbligato a ripetere integralmente l'istruzione dibattimentale, purché fornisca una motivazione adeguata e puntuale (motivazione rafforzata) che giustifichi il diverso apprezzamento delle prove
  • Le doglianze che si sostanziano in un mero contrasto tra versioni probatorie (perizie divergenti, dichiarazioni discordanti) possono essere qualificate come vizio di motivazione e quindi risultare inammissibili davanti alla Corte se il ricorso non individua una specifica violazione di legge
  • Richieste di rifusione delle spese formulate nel corso della discussione possono legittimare la liquidazione delle spese da parte del giudice, anche se non formalizzate con atto scritto in precedenza, purché risultino in udienza
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e, nei casi previsti, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte valuta se sussista colpa nella proposizione dell'impugnazione prima di escludere tale somma

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