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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7719/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'opposizione proposta dalla ricorrente avverso il rigetto della richiesta di revoca della confisca. Il nodo giuridico riguardava se l'opposizione in sede di esecuzione debba essere trattata nel contraddittorio anche quando il provvedimento originario di rigetto era stato adottato in udienza camerale anziché de plano, e se la mancata fissazione dell'udienza camerale per l'opposizione costituisca causa di nullità.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. L'ordinanza impugnata è annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla Corte d'appello di Napoli perché il giudice dell'esecuzione fissi l'udienza camerale ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. e, nel contraddittorio tra le parti, esamini l'opposizione avverso il provvedimento reso ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. La Corte ha affermato che la mancata instaurazione del contraddittorio nella sede dell'opposizione integra nullità e non può essere sanata dalla mera celebrazione del contraddittorio nella prima fase.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen.

    art. 667, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen.

    Citato come riferimento alla distinzione tra decisione de plano e decisione adottata in udienza camerale; il giudice di merito aveva ritenuto che l'opposizione non potesse avere luogo se l'originario provvedimento era stato adottato in contraddittorio, ma la Cassazione ha invece chiarito che ciò non esclude l'obbligo di instaurare il contraddittorio nell'ambito dell'opposizione.

  • art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato questi commi come norma che impone la previa instaurazione del contraddittorio tra le parti prima di decidere l'opposizione in materia di confisca; la mancanza di fissazione dell'udienza camerale per l'opposizione integra nullità assoluta.

  • art. 676, cod. proc. pen.

    art. 676, cod. proc. pen.

    Norma richiamata come riferimento al provvedimento ablativo impugnato: l'opposizione va esaminata in contraddittorio rispetto al provvedimento emesso in base all'art. 676.

Massime di principio

  • L'opposizione avverso il rigetto della richiesta di revoca della confisca deve essere decisa dopo la instaurazione del contraddittorio (udienza camerale) ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; la mancata fissazione di tale udienza costituisce nullità assoluta.
  • Il fatto che il provvedimento ablativo sia stato adottato in udienza camerale non esclude l'obbligo di garantire il contraddittorio specifico nell'ambito dell'opposizione: l'opposizione non è una mera impugnazione ma un mezzo per introdurre il contraddittorio e ottenere una nuova valutazione.
  • Se il giudice dell'esecuzione dichiara non luogo a provvedere per aver ritenuto che non sia possibile l'opposizione quando l'originario provvedimento è stato reso in contraddittorio, la decisione è illegittima e soggetta ad annullamento.
  • In presenza di omissione della fissazione dell'udienza camerale per l'opposizione, la Cassazione può annullare l'atto impugnato e disporre la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione perché fissi l'udienza e decida nel contraddittorio.
  • Nelle situazioni analoghe è consigliabile richiedere esplicitamente la fissazione dell'udienza camerale per l'opposizione e contestare tempestivamente eventuali decisioni adottate senza aver instaurato il contraddittorio.

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