Cassazione Penale, Sentenza n. 29714/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'appello era stato tempestivamente proposto il 15/12/2023 e che il Tribunale aveva errato nel dichiararlo tardivo. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per il giudizio di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello avverso la condanna del Giudice di pace di Marigliano per il reato previsto dall'art. 495 c.p. Il Tribunale aveva ritenuto che l'appello fosse stato proposto il 18/01/2024; la ricorrente invece documentava di aver proposto telematicamente l'appello in data 15/12/2023. Dalla verifica del fascicolo risultava che la sentenza del Giudice di pace era stata depositata il 13/11/2023, con pronuncia del dispositivo il 31/10/2023, per cui il termine di 30 giorni per impugnare scadava il 15/12/2023.
Norme richiamate
Sezione Unite, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro (Rv. 220092-01)
Consente alla Corte di esaminare il fascicolo quando siano in rilievo vizi di natura processuale; qui è stata utilizzata per verificare d'ufficio la documentazione e valutare la tempestività dell'impugnazione.
art. 585 cod. proc. pen.
Combinato con l'art. 544, individua i termini e i punti di riferimento per il decorso del termine per impugnare: la Corte ha richiamato i commi pertinenti (comma 1 lett. b) e comma 2 lett. c)) per calcolare il termine di impugnazione di 30 giorni.
art. 544 cod. proc. pen.
Indica i termini di impugnazione dal momento del deposito o della notificazione della sentenza; la Corte lo ha richiamato insieme all'art. 585 per stabilire che il termine di 30 giorni era scaduto il 15/12/2023.
art. 495 cod. pen.
Norma sostanziale del reato per cui la ricorrente era stata condannata: citata quale oggetto della decisione impugnata, ma la decisione della Corte si è focalizzata sulla questione processuale della tempestività dell'appello.
Massime di principio
- Verificare sempre la data effettiva di deposito della decisione (o della notificazione) perché da quella decorrono i termini di impugnazione; errori nella ricostruzione della data possono rendere erroneamente inammissibile un atto.
- In caso di impugnazione telematica, conservare e produrre la certificazione/timbratura telematica che prova la data e l'orario di inoltro: costituisce prova decisiva della tempestività.
- La Corte di legittimità può esaminare il fascicolo d'ufficio quando sono in gioco vizi processuali; si può quindi chiedere il riesame anche senza limitarsi alle deduzioni di parte quando sussistono elementi documentali che dimostrano errori procedurali.
- Se risulta comprovata la tempestività dell'impugnazione rispetto ai termini di legge (artt. 544 e 585 c.p.p.), l'ordinanza che aveva dichiarato l'appello tardivo va annullata e gli atti devono tornare al giudice competente per il giudizio di merito.
- Calcolare i termini tenendo conto dei commi e delle lettere specifiche degli articoli richiamati (es. 585 comma 1 lett. b) e comma 2 lett. c) combinato con art. 544), evitando conteggi approssimativi che possono portare a impugnazioni ritenute tardive.
- Quando si impugna, allegare fin da subito la documentazione probante (ricevute telematiche, copie del deposito, attestazioni) per prevenire decisioni di inammissibilità per motivi formali.
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