Sentenza n. 754/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento datato 20 maggio 2025, in forza del quale la Questura di Ferrara ha respinto la domanda di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché rifiutato il rilascio di qualsivoglia ulteriore permesso di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e rifiuto del rilascio di qualsiasi altro permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura, deducendo che l'Amministrazione avrebbe fondato il diniego sulla sola condanna penale per maltrattamenti in famiglia, senza un'effettiva valutazione della sua pericolosità sociale e senza ponderare adeguatamente i legami familiari, sociali e lavorativi in Italia, nonché la durata del soggiorno. Il provvedimento richiamava la condanna irrevocabile alla pena di due anni di reclusione per maltrattamenti ai danni della moglie, commessi anche in presenza dei figli minori, e riteneva recessivi i legami familiari e lavorativi rispetto alla pericolosità sociale e alla tutela della pubblica sicurezza. L'Amministrazione aveva inoltre richiamato l'art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998 e gli artt. 5, commi 5 e 5-bis, d.lgs. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata. Ha ritenuto che il provvedimento, pur sinteticamente, avesse valutato e bilanciato i fattori positivi dedotti dal ricorrente, spiegando perché non potessero prevalere sulla gravità dei reati e sulla pericolosità sociale ravvisata. In particolare, non è stato riconosciuto un interesse prioritario alla tutela della coesione familiare poiché i reati erano stati commessi proprio nei confronti della moglie e a danno dei figli. Il giudice ha valorizzato il richiamo all'art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998, disposizione diretta alla tutela dei familiari vittime di violenza e idonea a consentire la revoca del titolo di soggiorno e l'espulsione anche in presenza di condanna non definitiva o resa a seguito di patteggiamento. Il tempo trascorso in Italia, gli ulteriori legami familiari e l'attività lavorativa sono stati ragionevolmente considerati recessivi, tenuto conto che i fatti non erano risalenti. La sospensione condizionale della pena non incide sulla valutazione amministrativa, autonoma rispetto a quella penale, della pericolosità sociale concreta dello straniero. La motivazione è stata quindi ritenuta adeguata e immune dai vizi dedotti. Spese integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998
La disposizione, in un'ottica di tutela dei familiari vittime di violenza da parte di uno straniero, consente la revoca del titolo di soggiorno e l'espulsione dello straniero condannato per i reati indicati, anche in presenza di sentenza non definitiva o di applicazione della pena su richiesta.
art. 5, commi 5 e 5-bis, d.lgs. 286/1998
nell'adottare il provvedimento di rifiuto, del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale
I vincoli familiari, sociali e la durata del soggiorno devono essere considerati nel diniego del titolo, ma possono risultare recessivi all'esito del bilanciamento con la gravità dei reati e la pericolosità sociale, soprattutto quando i reati siano stati commessi ai danni dei familiari stessi.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Nel procedimento di diniego o revoca del permesso di soggiorno per ragioni di pericolosità sociale, l'Amministrazione deve considerare e bilanciare i legami familiari, sociali e lavorativi dello straniero e la durata del soggiorno, ma tali elementi possono essere ritenuti recessivi rispetto alla gravità e alla prossimità temporale dei reati commessi.
- La tutela della coesione familiare non costituisce un interesse prioritario quando lo straniero abbia commesso condotte violente proprio ai danni del coniuge o dei figli, poiché il contesto familiare può costituire elemento aggravante della valutazione di pericolosità sociale.
- La valutazione amministrativa della pericolosità sociale dello straniero è autonoma rispetto alle valutazioni dell'autorità penale; pertanto, la sospensione condizionale della pena non impedisce all'Amministrazione di ritenere sussistente una pericolosità sociale ostativa al soggiorno.
- È adeguatamente motivato il diniego che richiami la gravità e l'allarme sociale dei reati e dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni per cui i legami familiari, lavorativi e la durata del soggiorno non prevalgono sulla tutela della pubblica sicurezza.
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