Cassazione Penale, Sentenza n. 30198/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnava la sentenza di condanna per ricettazione di un ciclomotore provento di furto, censurando la valutazione probatoria del Tribunale che si sarebbe basata sulla testimonianza indiretta di un ufficiale di polizia giudiziaria (Porru Carlo) che, secondo il ricorrente, avrebbe riferito de relato notizie apprese da altri sottufficiali coinvolti nelle indagini; deduceva inoltre travisamento della prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata l'asserita natura esclusivamente de relato della dichiarazione del teste, poiché il medesimo aveva partecipato personalmente all'operazione che portò al fermo dell'imputato (e ciò risulta dagli atti). Inoltre la Corte ha chiarito che il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, c.p.p. non si applica alle notizie relative allo svolgimento dell'attività investigativa rese da un ufficiale che ha preso parte al nucleo investigativo, mentre resta inutilizzabile la parte di testimonianza che riversi contenuti appresi da persone estranee al nucleo investigativo (dichiarazioni di terzi rese nel corso delle indagini). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte indica che il divieto di testimonianza indiretta per ufficiali/agentì di P.G. non opera quando l'ufficiale riferisce lo svolgimento dell'attività investigativa cui ha personalmente partecipato; invece permane l'inutilizzabilità se riporta contenuti appresi da persone esterne al nucleo investigativo.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020
Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte segnala che il processo si è celebrato con tale modalità.
giurisprudenza di Sezioni Unite e di merito citata (es. Sez.6, Sent. n. 53174/2018; Sez.3, n. 6116/2016; Sez.2, n. 36286/2010)
La Corte si allinea alla giurisprudenza consolidata che ammette come utilizzabili in dibattimento le informazioni sullo svolgimento dell'attività investigativa rese da un componente del nucleo che ha partecipato all'operazione, distinguendole dalle dichiarazioni de relato provenienti da persone esterne all'indagine.
Massime di principio
- La testimonianza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria è ammissibile quando riguarda lo svolgimento dell'attività investigativa cui il teste ha personalmente partecipato; non si configura come 'indiretta' nel senso vietato dall'art. 195 c.p.p.
- Resta invece inutilizzabile in dibattimento la parte di testimonianza che riporta contenuti appresi da persone estranee al nucleo investigativo (dichiarazioni de relato), salvo che la fonte diretta venga escussa in giudizio.
- Per contestare la utilizzabilità della dichiarazione di polizia giudiziaria è necessario dimostrare che il teste non ha preso parte all'attività che riferisce oppure che ha semplicemente trasmesso dichiarazioni di terzi non escussi; l'eccezione generica non basta e il travisamento della prova va provato con riferimenti documentali.
- In fase difensiva è efficace chiedere, se possibile, l'escussione in dibattimento delle persone che avrebbero fornito le dichiarazioni contestate o, in mancanza, documentare che il teste ha riferito solo de relato.
- Un ricorso in cassazione che non dimostri concretamente l'errore di fatto o di diritto rispetto alla valutazione probatoria rischia l'inammissibilità e l'addebito delle spese e delle somme a carico del ricorrente.
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