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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13829/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito della rettifica di una proposta Docfa relativa a un impianto aerogeneratore composto da nove unità immobiliari, classificato in categoria D/1. La società aveva indicato una rendita catastale inferiore, mentre l'Ufficio aveva rideterminato la rendita in misura più elevata. Dopo un primo giudizio favorevole alla società e un successivo giudizio di appello favorevole all'Agenzia, la Corte di cassazione, con precedente ordinanza di rinvio, aveva chiesto al giudice di merito di verificare se la torre dell'impianto fosse o meno esclusa dal computo della rendita perché macchinario/congegno/attrezzatura funzionale al processo produttivo, e di rideterminare la rendita catastale applicando i principi indicati, inserendo nel calcolo i valori dei cespiti rilevanti secondo legge. Nel giudizio di rinvio la corte tributaria ha escluso il valore della torre e ha fissato la rendita in euro 4.490,00, richiamando una CTU e un prospetto dell'Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) motivazione apparente/inesistente della sentenza di rinvio per non aver spiegato il percorso logico-giuridico seguito e per aver recepito in modo apodittico la tabella dell'Agenzia senza motivare il dissenso dalla CTU; 2) violazione del principio di diritto dettato dalla precedente ordinanza di rinvio; 3) violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c. per avere la sentenza ritenuto che il rinvio avesse ad oggetto il mero scomputo della torre; 4) violazione dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015 per aver ritenuto corretto il calcolo della rendita; 5) omesso esame del fatto decisivo relativo al quesito posto al CTU; 6) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di riassunzione che contestava l'intero procedimento di calcolo della rendita.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato per motivazione apparente della sentenza impugnata. Ha rilevato che il giudice di rinvio, pur affermando di escludere il valore della torre e di rideterminare la rendita, non ha spiegato quali elementi siano stati considerati, con quali valori e con quale ragionamento per preferire la stima dell'Ufficio alla CTU; in tal modo non ha consentito il controllo sull'effettiva applicazione dei criteri di determinazione della rendita catastale richiesti dal giudice di legittimità. La Corte ha inoltre chiarito, con ampia ricostruzione normativa e giurisprudenziale, che l'art. 1, commi 21 e 22, l. n. 208/2015 non ha abrogato tacitamente il rinvio normativo alla circolare n. 6/T del 2012 contenuto nell'art. 1, comma 244, l. n. 190/2014, e che, esclusi torri e aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, la rendita va determinata con riguardo ai soli immobili residui e alle relative componenti di costo. I motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per il nuovo esame e la determinazione della rendita secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato ai fini della tempestività dell'impugnazione in assenza di notifica della sentenza

  • art. 38 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per coordinare il termine semestrale di impugnazione nel processo tributario

  • art. 360 c.p.c.

    base dei vizi dedotti dalla ricorrente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato in relazione alla decisione secondo diritto e al vizio di omessa/erronea motivazione

  • art. 111 Cost.

    la motivazione apparente non raggiunge il minimo costituzionale

  • art. 10 r.d.l. n. 652/1939

    stabilisce la stima diretta per opifici e immobili speciali non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

  • art. 8 d.P.R. n. 1142/1949

    esclude la classificazione per le unità immobiliari con caratteristiche speciali o non raggruppabili in classi

  • art. 30 d.P.R. n. 1142/1949

    prevede l'accertamento della rendita con stima diretta per le unità immobiliari di cui all'art. 8

  • art. 28 d.P.R. n. 1142/1949

    consente, in via subordinata, il riferimento al costo di ricostruzione con adeguato coefficiente di riduzione

  • art. 1 l. n. 190/2014

    ha attribuito valore normativo alla circolare n. 6/T del 2012 per le metodologie estimative degli immobili speciali

  • art. 1 l. n. 208/2015

    ridefinisce l'oggetto della stima catastale escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato per la violazione dei limiti del giudizio di rinvio

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per il vincolo derivante dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per l'omessa pronuncia su una specifica censura

  • D.P.R. n. 1142/1949

    richiamato per la disciplina della stima diretta e indiretta delle unità immobiliari speciali

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012

    considerata applicabile per effetto del rinvio normativo e rilevante per i criteri di stima a costo

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1 febbraio 2016

    richiamata come prassi che ha riletto i nuovi criteri di individuazione dell'oggetto della stima diretta

Massime di principio

  • In materia catastale, la motivazione della sentenza deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito nella determinazione della rendita; un richiamo apodittico a una tabella o a un prospetto, senza indicazione degli elementi valutati e delle ragioni del dissenso rispetto alla CTU, integra motivazione apparente.
  • Nel giudizio di rinvio la corte di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può ridurre il nuovo esame a una risposta parziale o meramente formale; la determinazione della rendita deve riguardare tutti gli elementi rilevanti per l'imponibile, nei limiti del petitum e del decisum rescindente.
  • Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, la rendita va determinata con stima diretta e, ove si ricorra al criterio del costo, occorre considerare solo il valore dei beni effettivamente imponibili, applicando i coefficienti e i deprezzamenti previsti dalla disciplina tecnica di riferimento.
  • L'art. 1, commi 21 e 22, l. n. 208/2015 ha ridefinito l'oggetto della stima catastale escludendo i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo, ma non ha eliminato il valore normativo del rinvio alle metodologie estimative dettate dalla circolare n. 6/T del 2012 per quanto compatibili.
  • Negli impianti eolici, esclusi torre/e aerogeneratori perché strumentali al processo produttivo, la quantificazione della rendita deve concentrarsi sui cespiti residui imponibili e sulle sole componenti di costo a essi riferibili, comprese spese tecniche, profitto dell'imprenditore e oneri finanziari, purché ancorati a tali beni.
  • Quando la decisione di merito si discosta dalla CTU, il giudice deve spiegare in modo specifico perché la ritiene inattendibile o superata, altrimenti la decisione non è controllabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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