Sentenza del 06/12/2021 n. 38721 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2006 e 2007. Il contribuente contestava, su otto motivi, la legittimità dell'accertamento sintetico (redditometro) e la motivazione degli atti, la qualificazione dell'imbarcazione come bene indice, l'esclusione di redditi esenti e della no tax area, l'omessa prova della colpevolezza in relazione alle sanzioni, e la quantificazione delle spese. La CTR di primo grado aveva parzialmente annullato gli atti limitatamente a un veicolo e all'imbarcazione; la CTR regionale ha riformato parzialmente la decisione di primo grado accogliendo l'appello dell'Amministrazione (con espunzione dell'autoveicolo dall'accertamento in autotutela da parte dell'Ufficio) e rigettando l'appello incidentale del contribuente, ritenendo corretta l'applicazione dei beni-indice (compresa la barca a vela) e inidonea la documentazione offerta dal contribuente a dimostrare la permanenza della disponibilità delle somme.
La decisione
La Corte Suprema ha rigettato il ricorso del contribuente, ritenendo infondati o inammissibili i vari motivi. Ha confermato che: (i) l'Amministrazione ha discretione nella scelta della tipologia di accertamento e gli avvisi erano adeguatamente motivati; (ii) la disciplina modificata del redditometro del 2010 vale solo per accertamenti dal 2009 in poi; (iii) l'accertamento sintetico fondato sui beni-indice è legittimo e grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza o ridotta entità del reddito presunto; (iv) la qualificazione dell'imbarcazione come bene indice è corretta sulla base delle tabelle dei DD.MM. del 1992; (v) le censure relative a no tax area, redditi esenti e sanzioni erano infondate, generiche o non specificamente dedotte in appello; (vi) la censura sulla liquidazione delle spese era inammissibile per carenza di specificità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito, e ad eventuale ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020
Riferimento procedurale all'avvio del ricorso in pubblica udienza; uso per la calendarizzazione del procedimento.
L. n. 176/2020 (conversione)
modifiche al D.L. n. 137/2020
Norme di conversione citate per il regime procedurale dell'udienza pubblica.
D.P.R. n. 600/1973
art. 38, art. 42, art. 67
Art. 38 disciplina l'accertamento sintetico basato sui beni-indice; la Corte precisa che la modifica del 2010 si applica dal 2009 in poi. Art. 42 e art. 67 richiamati in relazione agli obblighi di motivazione e al divieto di doppia imposizione, che però non ostano all'accertamento sintetico secondo i limiti temporali e normativi indicati.
D.L. n. 78/2010
art. 22, comma 1 (modifica art. 38 DPR 600/1973)
Modifica della disciplina del redditometro operativa, secondo la Corte, a partire dagli accertamenti dell'anno 2009; quindi non applicabile agli anni 2006-2007 oggetto del contenzioso.
Decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992
tabelle dei beni-indice (redditometro)
Definiscono gli indici e le tabelle di capacità contributiva (es. imbarcazioni); per l'imposizione tributaria si applicano le tabelle fiscali indipendentemente dalla normativa nautica.
D.Lgs. n. 171/2005
art. 3, comma 1, lett. d)
Richiamato rispetto alla qualificazione dei natanti; la Corte ritiene corretta l'applicazione delle tabelle ministeriali ai fini fiscali e la qualificazione dell'imbarcazione come bene-indice.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
art. 10, art. 11, art. 12
Articoli richiamati nella censura relativa alla considerazione di redditi esenti e oneri; la Corte osserva che la deducibilità prevista dalla riforma non era applicabile prima della modifica normativa richiamata.
L. n. 241/1990
Riferimento alla motivazione degli atti amministrativi; la Corte conferma che gli avvisi erano adeguatamente motivati e che la scelta della tipologia di accertamento rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione.
L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamato in tema di dovere di motivazione e garanzie procedurali; la Corte ritiene rispettati i principi dello Statuto nel concreto svolgimento del contraddittorio.
D.Lgs. n. 546/1992
Norma sul procedimento e sull'onere probatorio in sede di giudizio tributario; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia valutato correttamente la prova e che il contribuente non abbia dimostrato decisività dei documenti sin qui prodotti.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., art. 366 c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c.
Regole di legittimità e autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366) e i motivi di ricorso in relazione a errori di diritto e vizio di motivazione (art. 360). La Corte ha rilevato carenze di specificità e autosufficienza nei motivi dedotti.
D.Lgs. n. 472/1997
Norme richiamate nella critica sulle sanzioni; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per genericità e per mancata deduzione in sede di appello.
D.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Riferimento al contributo unificato: la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente.
Costituzione Italiana
Richiamati in relazione a principi di uguaglianza, diritto di difesa, buon andamento della pubblica amministrazione e ragionevole durata del processo; la Corte non ha però rilevato violazioni di tali principi rilevanti ai fini del ricorso.
Massime di principio
- L'Amministrazione ha discrezionalità nella scelta della tipologia di accertamento (sintetico o documentale) e non è obbligata a motivare la scelta della tipologia se l'avviso rispetta i requisiti di motivazione richiesti dalla legge.
- L'accertamento sintetico fondato sui beni-indice (redditometro) è legittimo se l'Ufficio dimostra l'esistenza dei fattori-indice: da quel momento grava sul contribuente l'onere di provare che il reddito presunto non sussiste o è inferiore.
- Le modifiche normative al redditometro operate dal 2010 (D.L. n. 78/2010) hanno effetto sugli accertamenti a partire dall'anno d'imposta 2009; per anni anteriori si applicano le tabelle/decreti previgenti.
- Ai fini fiscali la qualificazione di un'imbarcazione come bene-indice si verifica con riferimento alle tabelle ministeriali (lunghezza fuori tutto, propulsione) e non è subordinata alla qualificazione nautica prevalente sotto il profilo della normativa sulla navigazione da diporto.
- Per contrastare un accertamento sintetico il contribuente deve produrre documentazione specifica e probatoria che dimostri la mancata disponibilità delle somme o l'esistenza di redditi/esenzioni connessi: mere allegazioni o atti non decisivi non sono sufficienti.
- Le doglianze generiche o non specificatamente dedotte in sede di appello (o non correttamente trasfuse nel ricorso per cassazione) sono generalmente inammissibili: la Cassazione richiede autosufficienza e specificità delle censure.
- Le contestazioni sulle sanzioni richiedono che il contribuente evidenzi la motivazione degli avvisi in relazione alle sanzioni e la prova della mancanza di colpevolezza; in mancanza di specificità la censura viene respinta.
- Le impugnazioni sulla liquidazione delle spese giudiziali devono essere specifiche (contrasto con i minimi/massimi tabellari o con l'istanza di correzione); altrimenti sono inammissibili per genericità.
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