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Sentenza

Sentenza del 06/12/2021 n. 38721 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2006 e 2007. Il contribuente contestava, su otto motivi, la legittimità dell'accertamento sintetico (redditometro) e la motivazione degli atti, la qualificazione dell'imbarcazione come bene indice, l'esclusione di redditi esenti e della no tax area, l'omessa prova della colpevolezza in relazione alle sanzioni, e la quantificazione delle spese. La CTR di primo grado aveva parzialmente annullato gli atti limitatamente a un veicolo e all'imbarcazione; la CTR regionale ha riformato parzialmente la decisione di primo grado accogliendo l'appello dell'Amministrazione (con espunzione dell'autoveicolo dall'accertamento in autotutela da parte dell'Ufficio) e rigettando l'appello incidentale del contribuente, ritenendo corretta l'applicazione dei beni-indice (compresa la barca a vela) e inidonea la documentazione offerta dal contribuente a dimostrare la permanenza della disponibilità delle somme.

La decisione

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso del contribuente, ritenendo infondati o inammissibili i vari motivi. Ha confermato che: (i) l'Amministrazione ha discretione nella scelta della tipologia di accertamento e gli avvisi erano adeguatamente motivati; (ii) la disciplina modificata del redditometro del 2010 vale solo per accertamenti dal 2009 in poi; (iii) l'accertamento sintetico fondato sui beni-indice è legittimo e grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza o ridotta entità del reddito presunto; (iv) la qualificazione dell'imbarcazione come bene indice è corretta sulla base delle tabelle dei DD.MM. del 1992; (v) le censure relative a no tax area, redditi esenti e sanzioni erano infondate, generiche o non specificamente dedotte in appello; (vi) la censura sulla liquidazione delle spese era inammissibile per carenza di specificità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito, e ad eventuale ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020

    Riferimento procedurale all'avvio del ricorso in pubblica udienza; uso per la calendarizzazione del procedimento.

  • L. n. 176/2020 (conversione)

    modifiche al D.L. n. 137/2020

    Norme di conversione citate per il regime procedurale dell'udienza pubblica.

  • D.P.R. n. 600/1973

    art. 38, art. 42, art. 67

    Art. 38 disciplina l'accertamento sintetico basato sui beni-indice; la Corte precisa che la modifica del 2010 si applica dal 2009 in poi. Art. 42 e art. 67 richiamati in relazione agli obblighi di motivazione e al divieto di doppia imposizione, che però non ostano all'accertamento sintetico secondo i limiti temporali e normativi indicati.

  • D.L. n. 78/2010

    art. 22, comma 1 (modifica art. 38 DPR 600/1973)

    Modifica della disciplina del redditometro operativa, secondo la Corte, a partire dagli accertamenti dell'anno 2009; quindi non applicabile agli anni 2006-2007 oggetto del contenzioso.

  • Decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992

    tabelle dei beni-indice (redditometro)

    Definiscono gli indici e le tabelle di capacità contributiva (es. imbarcazioni); per l'imposizione tributaria si applicano le tabelle fiscali indipendentemente dalla normativa nautica.

  • D.Lgs. n. 171/2005

    art. 3, comma 1, lett. d)

    Richiamato rispetto alla qualificazione dei natanti; la Corte ritiene corretta l'applicazione delle tabelle ministeriali ai fini fiscali e la qualificazione dell'imbarcazione come bene-indice.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    art. 10, art. 11, art. 12

    Articoli richiamati nella censura relativa alla considerazione di redditi esenti e oneri; la Corte osserva che la deducibilità prevista dalla riforma non era applicabile prima della modifica normativa richiamata.

  • L. n. 241/1990

    Riferimento alla motivazione degli atti amministrativi; la Corte conferma che gli avvisi erano adeguatamente motivati e che la scelta della tipologia di accertamento rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione.

  • L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiamato in tema di dovere di motivazione e garanzie procedurali; la Corte ritiene rispettati i principi dello Statuto nel concreto svolgimento del contraddittorio.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Norma sul procedimento e sull'onere probatorio in sede di giudizio tributario; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia valutato correttamente la prova e che il contribuente non abbia dimostrato decisività dei documenti sin qui prodotti.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., art. 366 c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c.

    Regole di legittimità e autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366) e i motivi di ricorso in relazione a errori di diritto e vizio di motivazione (art. 360). La Corte ha rilevato carenze di specificità e autosufficienza nei motivi dedotti.

  • D.Lgs. n. 472/1997

    Norme richiamate nella critica sulle sanzioni; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per genericità e per mancata deduzione in sede di appello.

  • D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Riferimento al contributo unificato: la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente.

  • Costituzione Italiana

    Richiamati in relazione a principi di uguaglianza, diritto di difesa, buon andamento della pubblica amministrazione e ragionevole durata del processo; la Corte non ha però rilevato violazioni di tali principi rilevanti ai fini del ricorso.

Massime di principio

  • L'Amministrazione ha discrezionalità nella scelta della tipologia di accertamento (sintetico o documentale) e non è obbligata a motivare la scelta della tipologia se l'avviso rispetta i requisiti di motivazione richiesti dalla legge.
  • L'accertamento sintetico fondato sui beni-indice (redditometro) è legittimo se l'Ufficio dimostra l'esistenza dei fattori-indice: da quel momento grava sul contribuente l'onere di provare che il reddito presunto non sussiste o è inferiore.
  • Le modifiche normative al redditometro operate dal 2010 (D.L. n. 78/2010) hanno effetto sugli accertamenti a partire dall'anno d'imposta 2009; per anni anteriori si applicano le tabelle/decreti previgenti.
  • Ai fini fiscali la qualificazione di un'imbarcazione come bene-indice si verifica con riferimento alle tabelle ministeriali (lunghezza fuori tutto, propulsione) e non è subordinata alla qualificazione nautica prevalente sotto il profilo della normativa sulla navigazione da diporto.
  • Per contrastare un accertamento sintetico il contribuente deve produrre documentazione specifica e probatoria che dimostri la mancata disponibilità delle somme o l'esistenza di redditi/esenzioni connessi: mere allegazioni o atti non decisivi non sono sufficienti.
  • Le doglianze generiche o non specificatamente dedotte in sede di appello (o non correttamente trasfuse nel ricorso per cassazione) sono generalmente inammissibili: la Cassazione richiede autosufficienza e specificità delle censure.
  • Le contestazioni sulle sanzioni richiedono che il contribuente evidenzi la motivazione degli avvisi in relazione alle sanzioni e la prova della mancanza di colpevolezza; in mancanza di specificità la censura viene respinta.
  • Le impugnazioni sulla liquidazione delle spese giudiziali devono essere specifiche (contrasto con i minimi/massimi tabellari o con l'istanza di correzione); altrimenti sono inammissibili per genericità.

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