Sentenza n. 338/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento 1)- del decreto n. 27 del 04.02.2025, successivamente conosciuto, con il quale il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale calabrese, ha decretato di “non accogliere l’istanza di rinnovo dell’accreditamento per la branca specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitativa, assunta prot. n. 266327 de l13/06/2023 ed avanzata dall’Ambulatorio di Fisiatria F.R. srl, con sede legale e operativa nel comune di Cosenza (CS) in C.so L. Fera n. 64/72, P.Iva 002258020789, stante la trasmissione della suddetta istanza in data successiva al termine ultimo stabilito dall’art.14 bis della legge regionale n.24/2008, per come introdotto dalla legge n.22/2022” e, per l’effetto, ha dichiarato decaduta la predetta società dall’accreditamento; 2)- ove occorrente, della nota prot. n. 798653 del 20.12.2024, successivamente pervenuta, con cui il D.G. del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, ha comunicato i “motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo accreditamento ai sensi dell’articolo 10-bis Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.”; 3)- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Commissario ad acta che ha rigettato l’istanza di rinnovo dell’accreditamento istituzionale e dichiarato la decadenza dall’accreditamento
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto commissariale n. 27 del 4 febbraio 2025, nonché, ove occorrente, il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. L’amministrazione aveva ritenuto tardiva l’istanza di rinnovo dell’accreditamento presentata il 13 giugno 2023, applicando l’art. 14-bis, comma 2, l.r. Calabria n. 24/2008, introdotto dalla l.r. n. 22/2022, che disciplina la regolarizzazione degli operatori che non avevano precedentemente presentato istanza di rinnovo entro il termine previsto. La ricorrente ha dedotto il travisamento dei fatti e l’erroneità del presupposto normativo, sostenendo di avere già presentato una prima istanza di rinnovo il 26 luglio 2012, poi reiterata nel 2014 e nel 2015, e di avere trasmesso le autocertificazioni sulla permanenza dei requisiti negli anni 2021, 2022 e 2023, oltre ad avere stipulato accordi contrattuali con l’Azienda sanitaria per il periodo 2022-2024. La nuova istanza del 2023 sarebbe stata presentata soltanto in esecuzione delle indicazioni dell’amministrazione. Sono stati inoltre dedotti carenza di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà della condotta amministrativa, poiché la Regione aveva chiesto di ripresentare la domanda e aveva poi svolto attività istruttoria tramite l’Organismo Tecnicamente Accreditante. In via subordinata è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 14-bis, comma 2, l.r. n. 24/2008, ritenuto irragionevole per la brevità del termine decadenziale. È stata infine dedotta l’illegittimità derivata degli atti conseguenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ritenendoli estranei alla vicenda. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato il decreto commissariale. Il giudice ha rilevato, sulla base della documentazione agli atti, che la struttura aveva già presentato un’istanza di rinnovo il 26 luglio 2012. L’amministrazione, omettendo di considerare tale istanza, aveva travisato i fatti e applicato erroneamente l’art. 14-bis, comma 2, l.r. n. 24/2008, disposizione riferibile esclusivamente agli operatori che non avessero presentato in precedenza una domanda di rinnovo. L’amministrazione avrebbe dovuto esaminare l’istanza originaria del 2012, anziché considerare tardiva la domanda del 2023. Il provvedimento è stato quindi annullato, salvo il riesercizio del potere amministrativo. Le spese sono state integralmente compensate, con condanna del Commissario ad acta al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11, comma 7, l.r. Calabria 18 luglio 2008, n. 24
l’obbligo di rinnovo triennale dell’accreditamento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all’Azienda sanitaria competente
La disposizione impone il rinnovo triennale dell’accreditamento mediante apposita istanza, ma non è stata applicata dal giudice quale autonoma ragione decisoria.
art. 14-bis, comma 2, l.r. Calabria 18 luglio 2008, n. 24
i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che non abbiano presentato istanza di rinnovo possano regolarizzare la propria posizione ... presentando la domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della l.r. n. 22/2022
Il termine decadenziale riguarda soltanto gli operatori che non avevano presentato anteriormente un’istanza di rinnovo; non è applicabile a chi abbia già presentato una domanda, anche se il relativo procedimento non è stato definito.
art. 14-bis, comma 1, l.r. Calabria 18 luglio 2008, n. 24
per i soggetti che abbiano presentato istanze di rinnovo i cui procedimenti non siano stati conclusi l’accreditamento sia prorogato fino alla conclusione delle verifiche sui requisiti di legge
La disposizione costituisce il regime transitorio applicabile agli operatori che avevano già presentato istanze di rinnovo non ancora definite.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo accreditamento
Il preavviso di rigetto è richiamato quale atto procedimentale presupposto, senza una specifica statuizione autonoma del giudice.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato applicato per porre a carico del Commissario ad acta il rimborso del contributo unificato, nonostante la compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Il termine decadenziale previsto dalla disciplina transitoria per la regolarizzazione degli operatori accreditati che non abbiano presentato istanza di rinnovo non si applica agli operatori che abbiano già presentato una precedente domanda di rinnovo, anche se il relativo procedimento amministrativo non è stato concluso.
- L’amministrazione incorre in travisamento dei fatti quando fonda il diniego di rinnovo dell’accreditamento sulla mancata presentazione di una domanda, omettendo di esaminare una precedente istanza documentalmente acquisita agli atti.
- In presenza di una precedente istanza di rinnovo non definita, l’amministrazione deve esaminare quella domanda secondo il regime transitorio applicabile agli operatori che abbiano già attivato il procedimento, e non può considerare tardiva una successiva domanda presentata su indicazione della stessa amministrazione.
- L’annullamento del diniego di rinnovo dell’accreditamento per erronea applicazione del termine decadenziale non comporta il riconoscimento automatico dell’accreditamento, restando salvo il riesercizio del potere amministrativo sulle verifiche dei requisiti di legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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