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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22980/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava due motivi: 1) censura dell'aggravante "esposizione alla pubblica fede" (art. 625, comma 1, n.7 c.p.), sostenendo che il mero abbandono delle borse nell'autovettura per comodità non integra la nozione di "necessità e consuetudine" richiesta dalla norma; 2) censura per il rigetto come tardiva della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive (richiamando artt. 95 d.lgs. n.150/2022, 545-bis c.p.p. e art. 58 l. n.689/1981), sostenendo che la richiesta formulata in sede di discussione finale sarebbe comunque tempestiva secondo l'orientamento prevalente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando il principio secondo cui gli oggetti temporaneamente lasciati in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via possono rientrare nell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede quando siano ivi custoditi per necessità o comodità. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello ha errato nel ritenere tardiva la richiesta di sanzione sostitutiva avanzata in sede di discussione. Sulla base dell'art. 95 d.lgs. n.150/2022 e della giurisprudenza di legittimità, la richiesta può essere formulata anche non nell'atto di gravame, purché comunque prodotta al più tardi in udienza di discussione in appello. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla mancata valutazione della richiesta di ammissione alle sanzioni sostitutive e il procedimento è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame sul punto; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile o rigettato.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (furto aggravato - esposizione alla pubblica fede)

    La Corte ha interpretato che rientrano nell'aggravante anche le cose temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via se custodite lì per "necessità o comodità", quindi l'abbandono temporaneo nel veicolo può integrare l'esposizione alla pubblica fede.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95 (disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive)

    Le nuove disposizioni sulle sanzioni sostitutive, se più favorevoli, sono applicabili ai procedimenti pendenti (anche in appello) senza limitazioni circa la fase processuale; pertanto la richiesta dell'imputato può essere formulata anche in appello e, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, Capo III (sanzioni amministrative e pene sostitutive)

    La disciplina delle sanzioni sostitutive prevista dal Capo III può risultare applicabile, per effetto dell'art.95 d.lgs.150/2022, ai procedimenti penali pendenti quando più favorevole rispetto alla normativa previgente.

  • art. 20-bis c.p. (pene sostitutive delle pene detentive brevi)

    Norma che prevede le ipotesi e i meccanismi delle pene sostitutive; la Corte richiama che il giudice di appello deve valutare la loro applicabilità se l'imputato ne fa richiesta nei termini ammessi dalla disciplina transitoria.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (requisitoria scritta in Cassazione)

    Ha consentito l'utilizzo della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale nella presente fase, citata nel procedimento di cassazione.

  • art. 545-bis c.p.p. e art. 58 l. n. 689/1981 (richieste difensive su sanzioni sostitutive)

    Richiamate dalla difesa per sostenere la tempestività della richiesta formulata in discussione; la Corte ha fatto riferimento alla disciplina transitoria e all'interpretazione giurisprudenziale che consente la richiesta fino all'udienza di discussione in appello.

Massime di principio

  • Oggetti lasciati temporaneamente in un veicolo parcheggiato possono integrare l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede se ivi custoditi per necessità o comodità: non è richiesta che facciano parte della dotazione normale del veicolo.
  • La disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. n.150/2022 consente l'applicazione delle nuove sanzioni sostitutive ai giudizi pendenti (anche in appello) se più favorevoli; il giudice di appello deve valutare l'applicabilità se l'imputato ne richiede l'applicazione.
  • La richiesta di sanzione sostitutiva in appello non deve necessariamente essere contenuta nell'atto di gravame: è comunque tempestiva se formulata, al più tardi, in udienza di discussione in appello.
  • Se il giudice d'appello omette di valutare una richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive tempestiva, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quel punto e rinviare per nuovo esame.
  • Prassi difensiva consigliata: presentare la richiesta di sanzione sostitutiva sia nell'atto di appello sia reiterarla oralmente in udienza di discussione per evitare censure di intempestività.

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