Cassazione Penale, Sentenza n. 16850/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto il suo appello contro la dichiarazione di persistenza della pericolosita sociale e l'applicazione della libertà vigilata al termine della pena. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione: sostiene che il Tribunale ha argomentato in negativo ricavando la pericolosità dall'assenza di elementi di riabilitazione, mentre si dovevano valorizzare la qualifica di mero partecipe, la anteriorità dei fatti al 31/12/2012, il lungo periodo di detenzione con condotta regolare e la revoca della misura di prevenzione avvenuta precedentemente; inoltre contesta che i contatti con ambienti criminali non sarebbero provati e che l'avvio di un'attività lavorativa dovrebbe essere valutato positivamente
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia motivato adeguatamente: ha elencato gli elementi a carico (gravità dei fatti, ruolo rilevante nel clan, permanenza nel territorio di origine dei reati, frequentazione di soggetti legati ad ambienti criminali, collegamento tra impresa occupante e zona di influenza della cosca) e ha esaminato gli elementi a discarico trovandone uno solo, l'avvio recente di attività lavorativa, da consolidare. La Suprema Corte ha ritenuto non illogica la valutazione della strumentalità dei rapporti di lavoro e la subvalutazione della condotta regolare in detenzione alla luce del ritorno negli stessi ambienti; ha inoltre considerato irrilevante, senza adeguata specificazione del ricorso, il richiamo alla revoca della misura di prevenzione perché sono intervenute successive condanne definitive non note al giudice della revoca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Usata per delimitare la formulazione del motivo di ricorso; la Corte osserva che il ricorso e stato presentato nei limiti di tale norma e che i profili dedotti sono stati valutati alla luce di quanto esposto
art. 616, comma 1, codice di procedura penale
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte la applica per imporre le spese
Massime di principio
- La valutazione della pericolosità sociale deve essere motivata con l'indicazione di elementi a carico e a discarico: non è viziata la motivazione che evidenzia elementi negativi purché siano espressi anche i fattori in favore del ricorrente e le ragioni per cui risultano insufficienti
- Il semplice avvio di un'attività lavorativa di breve durata può non essere sufficiente a superare la prognosi di pericolosità se sussistono indizi di strumentalità o se il contesto territoriale e relazionale resta vicino all'ambiente criminoso
- La revoca di una misura di prevenzione in altro procedimento non vincola automaticamente la valutazione di pericolosità in sede di sorveglianza; eventuali valutazioni divergenti sono lecite se è spiegato il diverso contesto fattuale o se sono insorti fatti nuovi o successive condanne
- La qualifica di mero partecipe o la anteriorità dei fatti non escludono di per sé la sussistenza di pericolosità attuale se la condotta post-detentiva e gli elementi relazionali e territoriali inducono a ritenere il persistere del rischio
- Spetta al ricorrente fornire elementi concreti e specifici di dissociazione e di consolidamento di un percorso di reinserimento per ottenere la revisione in senso favorevole del giudizio di pericolosità
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