Ordinanza n. 3264/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento della graduatoria finale di merito relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo in-determinato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, Codice 02, pubblicata in data 18.02.2026, nella parte in cui all'odierna ricorrente è stato assegnato il punteggio di 24,75 nonché, sempre nei limiti dell’interesse della graduatoria rettificata pubblicata in data 15.04.2026 nella parte in cui all'odierna ricorrente è stato assegnato il punteggio di 24,75 degli esiti della prova scritta della procedura concorsuale de qua, pubblicati il 28.10.2025, nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio errato dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 2 del questionario della prova scritta; nei limiti dell’interesse, del bando di concorso, laddove dovesse interpretarsi in senso lesivo dell’interesse della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e graduatoria rettificata del concorso per assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, nella parte relativa al punteggio attribuito alla candidata, nonché atti della prova scritta relativi al quesito n. 2
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, la graduatoria rettificata, gli esiti della prova scritta e gli atti della Commissione concernenti la predisposizione delle domande e delle risposte del concorso, contestando in particolare il punteggio di 24,75 attribuito e l'illegittimità del quesito n. 2 del questionario. La censura è fondata sull'assenza di una risposta corretta tra quelle contemplate dal quesito. È stata inoltre chiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati. Considerato l'elevato numero dei potenziali controinteressati, la ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando l'illegittimità del quesito contestato perché privo di una risposta corretta, anche in conformità a una precedente pronuncia della stessa Sezione. Ha quindi accolto la domanda cautelare disponendo la neutralizzazione del quesito e la rideterminazione del punteggio della candidata secondo la formula 40:21=39:21, con attribuzione di 0,76923 punti per ciascuna risposta esatta e di una penalità di 0,25641 per ciascuna risposta errata, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Non è espressamente svolta una distinta valutazione del periculum in mora. Il TAR ha inoltre autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati mediante pubblici proclami sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia, ponendo i relativi oneri a carico della ricorrente e prescrivendo termini e modalità di pubblicazione, deposito e attestazione. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 20 ottobre 2026 e ha condannato in solido le amministrazioni resistenti al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata accolta nei limiti indicati nell'ordinanza.
art. 41, comma 4, c.p.a.
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
Consente di autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei soggetti da chiamare in giudizio rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base normativa per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante le modalità stabilite dal giudice.
art. 49 c.p.a.
È richiamato quale base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, un quesito è illegittimo quando nessuna delle risposte predisposte dall'amministrazione è corretta; in tal caso il giudice può disporne la neutralizzazione e ordinare la rideterminazione del punteggio del candidato interessato.
- La neutralizzazione di un quesito illegittimo deve essere accompagnata dalla ricalcolazione del punteggio secondo il sistema di valutazione previsto per la prova, con esclusione del quesito dal computo e applicazione dei valori attribuiti alle risposte esatte e alle risposte errate.
- Quando il numero dei potenziali controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice amministrativo può autorizzare, su richiesta di parte, l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, prescrivendo puntualmente contenuti, modalità e termini della pubblicazione.
- L'accoglimento della domanda cautelare può comportare l'ordine all'amministrazione di adottare entro un termine assegnato gli atti necessari a ricalcolare la posizione concorsuale del candidato, senza definire in via definitiva il merito della controversia.
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