Ordinanza n. 1500/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento numero -OMISSIS- datato 13.03.2026 emesso dalla Questura di Benevento e trasmesso con protocollo n. -OMISSIS-in data 23.03.2026 e notificato all’interessato Sig. -OMISSIS-in data 27.03.2026, recante il diniego dell’istanza di rinnovo del porto di fucile per uso cacca ex art. 43 T.U.L.P.S.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del porto di fucile per uso caccia adottato dalla Questura di Benevento
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del porto di fucile per uso caccia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dall'ordinanza emerge che il diniego è stato fondato su fatti assai risalenti, i quali in passato erano stati ritenuti non ostativi al rinnovo della licenza. Il ricorrente ha quindi contestato, in sostanza, l'illegittimità della rivalutazione di tali fatti senza adeguata giustificazione, nonché l'assenza di una spiegazione delle ragioni del mutato orientamento dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, a un primo sommario esame, che il ricorso non fosse privo di elementi di fondatezza. Ha valorizzato, ai fini cautelari, la risalenza dei fatti posti a fondamento del diniego e la circostanza che gli stessi fatti erano stati in precedenza considerati non ostativi al rinnovo della licenza, senza che fossero state evidenziate le ragioni del ripensamento amministrativo. Ha pertanto accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 1° dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 43 T.U.L.P.S.
La disposizione è indicata quale base normativa del diniego di rinnovo del porto di fucile per uso caccia; l'ordinanza non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della tutela cautelare richiesta e accordata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di rinnovo di una licenza di porto d'armi può presentare profili di fondatezza quando sia fondato su fatti risalenti già ritenuti in precedenza non ostativi al rinnovo, se l'amministrazione non esplicita le ragioni del successivo mutamento di valutazione.
- La rivalutazione, in senso sfavorevole, di fatti già considerati non ostativi al rilascio o al rinnovo di una licenza di polizia deve essere sorretta da una motivazione che dia conto delle ragioni del ripensamento amministrativo.
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