Sentenza n. 1813/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 4495/2024 emessa in data 15 ottobre 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, avendo prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 4495/2024 del Tribunale di Milano. Tale pronuncia aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero a provvedere. Il ricorso è stato proposto perché l'Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia.
La decisione
Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo al pagamento di quanto dovuto. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, non essendo più necessario adottare misure di ottemperanza. Poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, il Collegio ha posto le spese a carico dell'Amministrazione resistente, liquidandole in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario, la cui esecuzione è stata richiesta davanti al giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente, dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nella sentenza da eseguire, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, poiché l'iniziativa processuale si è resa necessaria dalla precedente inerzia amministrativa.
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