Cassazione Penale, Ordinanza n. 34082/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 21 ottobre 2025 della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato la condanna di primo grado a un anno e otto mesi di reclusione e 667 euro di multa per i reati di cui all’art. 256 del D.Lgs. 152/2006 e all’art. 349 c.p. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione sull’affermazione della responsabilità, sostenendo che i rifiuti fossero stati collocati solo temporaneamente e con finalità di recupero. La Corte territoriale aveva invece ritenuto, sulla base dei rilievi fotografici, che un complesso immobiliare di oltre 6.000 m² fosse da tempo e stabilmente invaso da rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, e non credibile la tesi della temporaneità e occasionalità, considerato il reiterato uso delle aree per smaltire abusivamente rifiuti provenienti dall’attività di svuota cantine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La censura, pur prospettata come vizio di motivazione, contestava la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione quando la motivazione è congrua e idonea a illustrare l’iter logico-giuridico. È stata inoltre richiamata la regola per cui l’onere di provare le condizioni di liceità del deposito controllato o temporaneo grava sul produttore dei rifiuti; nel caso concreto tale onere non era stato assolto. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 256 D.Lgs. 152/2006
per i reati di cui agli artt. 256 D.Ivo 152/2006 (capo 1) e 349 cod. pen. (capo 2).
La disposizione è indicata quale norma incriminatrice del reato ambientale oggetto della condanna confermata; il testo non specifica il comma o la condotta tipica contestata.
art. 349 c.p.
per i reati di cui agli artt. 256 D.Ivo 152/2006 (capo 1) e 349 cod. pen. (capo 2).
La disposizione è indicata quale norma relativa al secondo reato contestato e per il quale è stata confermata la condanna.
art. 183 D.Lgs. 152/2006
in tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria.
Chi invoca la liceità del deposito controllato o temporaneo deve provare la sussistenza delle relative condizioni, poiché tale regime costituisce una deroga alla disciplina ordinaria.
art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Dichiarata l’inammissibilità, la Corte ha applicato la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La doglianza che, sotto la veste di vizio di motivazione, sollecita una diversa valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto non è deducibile in cassazione, quando la decisione di merito è sorretta da motivazione congrua, esauriente e idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito.
- In materia di gestione dei rifiuti, l’onere di provare le condizioni che rendono lecito il deposito controllato o temporaneo grava sul produttore dei rifiuti, trattandosi di regime eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria.
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