Cassazione Civile, Ordinanza n. 31451/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli da una società, a seguito della soppressione del posto di lavoro. Nei gradi di merito era stata riconosciuta la reale soppressione della posizione e la riferibilità della scelta a decisioni aziendali effettive, ma la Corte d'appello aveva ritenuto non provato il corretto adempimento dell'obbligo di repêchage, osservando che non era stata prospettata al dipendente alcuna possibilità di reimpiego, neppure in mansioni inferiori, e aveva quindi applicato una tutela indennitaria di 20 mensilità. In Cassazione, il lavoratore deduceva: violazione degli artt. 3 e 5 L. n. 604/1966, dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 18 L. n. 300/1970, sostenendo che, a fronte della manifesta insussistenza del fatto e del mancato repêchage, avrebbe dovuto applicarsi la tutela reintegratoria; inoltre contestava l'affermazione dell'effettiva soppressione del posto e l'omessa ammissione di mezzi istruttori. La società proponeva ricorso incidentale, lamentando omesso esame di fatti decisivi, nullità della sentenza per contraddittorietà motivazionale, violazione degli artt. 24 Cost., 2697 c.c., 115 e 421 c.p.c. e degli artt. 41 Cost., 3 e 5 L. n. 604/1966 e 2103 c.c., sostenendo che non esistessero posizioni compatibili in tutto il territorio nazionale e che l'obbligo di repêchage non potesse spingersi oltre le mansioni equivalenti o immediatamente inferiori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della società, confermando che il datore di lavoro deve allegare e provare l'impossibilità di ricollocare il lavoratore anche in mansioni inferiori, e che nel caso concreto la difesa datoriale era stata inadeguata perché aveva circoscritto le proprie allegazioni solo ai livelli 6° e 7° senza dedurre specificamente altre posizioni inferiori eventualmente esistenti. Ha quindi accolto il primo motivo del ricorso principale del lavoratore, ritenendo fondato il motivo relativo al regime sanzionatorio applicabile: una volta accertata l'insussistenza del fatto posto a base del giustificato motivo oggettivo, comprensiva dell'impossibilità di repêchage, doveva applicarsi la tutela reintegratoria e non quella meramente indennitaria, alla luce dell'art. 18 L. n. 300/1970 come interpretato anche dalla giurisprudenza costituzionale richiamata. Gli altri motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per il riesame e la regolazione delle spese.
Norme richiamate
artt. 3 e 5 L. n. 604/1966
Il giustificato motivo oggettivo richiede una effettiva ragione organizzativa e l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni; il datore deve provare l'impossibilità del repêchage.
art. 2697 c.c.
L'onere di allegare e provare l'impossibilità di ricollocazione grava sul datore di lavoro, trattandosi di fatto impeditivo della legittimità del recesso.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Le censure miravano alla valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che il giudizio di merito può fondarsi su circostanze oggettivamente dedotte e provate dalle parti.
art. 18 L. n. 300/1970
commi 4, 5, 7; settimo comma, secondo periodo
In caso di insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per g.m.o., comprensiva dell'impossibilità di repêchage, si applica la tutela reintegratoria; la parola "manifesta" non limita più la reintegra dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale.
art. 41 Cost.
Invocato dalla società per sostenere la libertà d'impresa, ma non idoneo a escludere l'obbligo di repêchage nei limiti elaborati dalla giurisprudenza.
art. 2103 c.c.
Richiamato per contestare l'assegnazione a mansioni inferiori; la Corte ribadisce però che il repêchage può estendersi anche a mansioni inferiori se compatibili e offerte al lavoratore.
art. 421 c.p.c.
Il potere-dovere officioso del giudice del lavoro non supplisce alla totale mancanza di allegazioni specifiche della parte su circostanze non introdotte in giudizio.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla società in chiave difensiva, ma non tale da invertire il riparto dell'onere probatorio sul repêchage.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
L. n. 92/2012
È la legge che ha modificato l'art. 18 St. lav. e sul cui assetto si innesta la questione del regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare non solo la soppressione del posto, ma anche l'impossibilità di ricollocare il dipendente in altre posizioni aziendali compatibili.
- L'obbligo di repêchage non è limitato in astratto alle sole mansioni equivalenti: prima del recesso il datore deve verificare e, se del caso, proporre anche l'assegnazione a mansioni inferiori, se esistenti e compatibili, secondo correttezza e buona fede.
- Se il datore intende fondarsi sull'assenza di posizioni alternative, deve indicare in modo specifico le mansioni disponibili o le assunzioni effettuate, così da consentire al giudice di verificare la reale impossibilità di ricollocazione; non bastano allegazioni generiche.
- Quando è accertata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per g.m.o., includendo il mancato repêchage, la tutela applicabile è quella reintegratoria prevista dall'art. 18 St. lav. come interpretato alla luce della giurisprudenza costituzionale.
- Il potere officioso del giudice del lavoro non può supplire alla totale carenza di allegazioni della parte su circostanze determinanti non introdotte nel thema decidendum.
- La libertà di iniziativa economica non esclude il controllo giudiziale sulla effettività delle ragioni organizzative addotte a fondamento del recesso e sul rispetto dell'obbligo di repêchage.
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