Sentenza n. 911/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 373/2023, passata in giudicato, relativa all’accreditamento della carta del docente per complessivi euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 373/2023, che aveva riconosciuto il suo diritto all’accreditamento della carta del docente per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, condannando il Ministero a provvedere. Il passaggio in giudicato della sentenza è stato attestato dalla cancelleria il 3 settembre 2025. Il titolo era stato notificato all’amministrazione il 19 luglio 2023 e il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato l’11 settembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero si è costituito deducendo le difficoltà derivanti dal contenzioso seriale e dalla carenza di fondi, ma non ha contestato l’inadempimento né fornito una giustificazione ritenuta idonea dal giudice.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio, rilevando che l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e degli ulteriori adempimenti processuali. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha ritenuto non giustificative le difficoltà organizzative e la mancanza di fondi dedotte dall’amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento della carta del docente spettante alla ricorrente, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta dell’interessata. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio diretto a ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’adempimento, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la disciplina processuale specificamente richiamata per il giudizio di ottemperanza e consente l’adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il giudicato.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La previsione sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, dettata per l’ottemperanza relativa ai decreti ex l. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 deve essere verificato ai fini della proponibilità dell’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione; il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- La sopravvenienza di numerose richieste analoghe e la carenza di fondi non giustificano l’inadempimento dell’amministrazione a un giudicato che riconosce una prestazione dovuta, né impediscono al giudice dell’ottemperanza di fissare un termine per l’esecuzione.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione obbligata, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli un termine ulteriore e i poteri necessari per compiere gli atti esecutivi.
- Il commissario ad acta, quando opera nell’ambito delle proprie funzioni dirigenziali, può essere incaricato senza ulteriore compenso in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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